venerdì 22 gennaio 2010, di rigoberto
Avvalendosi dello strumento giuridico dell’autotutela, il Comune di
Verona ha ritirato il precedente verbale, sostituendolo con un altro che
non contempla la decurtazione dei punti patente ma solo la sanzione
pecuniaria, evitando così che il dibattimento entrasse nel merito del
giudizio di incostituzionalità della norma che estende ai ciclisti tali
sanzioni accessorie. Si è conclusa così stamattina davanti al giudice di
Pace di Verona l’udienza relativa al ricorso avviato da un cittadino
veronese, F.B. su sollecitazione della Fiab-Amici della Bicicletta di
Verona, contro una multa comminata dai Vigili urbani di Verona lo scorso
24 agosto in via Cesiolo. Per essere stato sorpreso attraversare la via
in controsenso il ciclista era stato multato con 150 euro e gli erano
stati tolti 4 punti patente.
La carta giocata questa mattina dal Comune chiude virtualmente la
questione perché fa cessare la materia del contendere, tuttavia
ulteriori elementi di giudizio di merito potrebbero essere contenuti
nella sentenza che il giudice di Pace redigerà entro 30 giorni. Tre
erano infatti le argomentazioni avanzate nel ricorso preparato per conto
della Fiab dall’avvocato Renzo Segala di Verona.
La prima riguardava
l’incostituzionalità dell’articolo 219 del Codice della strada, così
modificato lo scorso luglio a seguito dell’approvazione del Pacchetto
Sicurezza, per la parte che estende ai ciclisti (e solo ad essi) le
sanzioni accessorie come la sospensione, la revoca e il ritiro della
patente.
La seconda riguarda il fatto che tra le sanzioni accessorie
contenute nell’articolo di Legge non sia espressamente prevista la
decurtazione dei punti patente ma soltanto la sospensione, la revoca e
il ritiro della patente, come si evince anche dalla risposta che qualche
mese fa il comandante della Polizia Municipale di Verona Luigi Altamura
ha fornito ad uno specifico quesito presentato dalla Fiab nazionale
(tale tesi è ora accettata anche dal Comune di Verona).
Terzo: il fatto
che il passaggio da via Cesiolo dei ciclisti che provengono dai
quartieri occidentali della città e procedono verso il centro sia di
fatto obbligato al fine di evitare la pericolosa via Mameli. Secondo
l’avvocato Renzo Segala obbligare i ciclisti a prendere la
trafficatissima via Mameli, sprovvista di corsie protette, rappresenta
un concreto rischio per la salute dei cittadini.
Nel ritirare la sanzione originaria, il Comune di Verona stamattina ha inteso avvalorare l’interpretazione della norma precedentemente fornita dal Comandante della Municipale Altamura, secondo il quale le sanzioni accessorie si applicano solamente nel caso di infrazioni che comportano la sospensione, il ritiro e la revoca della patente e non già la decurtazione dei punti, segnando così, a loro dire, una linea di coerenza. Tuttavia questa posizione non spiega perché lo scorso agosto la Municipale abbia proceduto a togliere i punti patente ai ciclisti sorpresi in controsenso lungo via Cesiolo (una decina di casi in pochi giorni). Né tanto meno perché l’applicazione delle decurtazione punti patente come sanzione accessoria pare essere cessata immediatamente dopo l’annuncio dei primi ricorsi della Fiab, in settembre. Ora restano in attesa di dibattimento altri due ricorsi, sempre seguiti a vista dagli Amici della Bicicletta di Verona e presentati dall’avvocato Segala. “Ci fa piacere che il Comune di Verona si sia corretto – commenta Paolo Fabbri presidente degli Amici della Bicicletta di Verona – e speriamo che i parlamentari che qualche mese fa davano per imminente una riformulazione di questa norma, palesemente iniqua e ingiusta, si rimettano presto al lavoro”. Un esempio può chiarire la questione meglio di mille parole: un ciclista che attraversi un incrocio semaforizzato col rosso travolgendo e ferendo un pedone sulle strisce pedonali, può venire sanzionato con la pena accessoria del ritiro, sospensione o revoca della patente. Se invece è il pedone ad attraversare la strada senza rispettare il rosso e a travolgere il ciclista non gli si può applicare alcuna sanzione accessoria, perché il pedone non è un veicolo. Lo stesso vale se al posto del pedone si mette un uomo a cavallo. Resta acclarato poi che la norma discrimina anche tra ciclista e ciclista, sanzionando più pesantemente, a parità di infrazione commessa, quello in possesso della patente di guida. Insomma, il dubbio di incostituzionalità resta ancora in piedi.
E’ ora disponibile la sentenza del Giudice di Pace.