Ricorsi bici: i ciclisti convincono due giudici su tre
Due a uno in favore dei ciclisti. Salvo tempi supplementari (ovvero appelli da parte della Polizia Municipale di Verona) la disfida legale sulle biciclette rimosse in quartiere Navigatori nel febbraio 2017 perché parcheggiate sul marciapiede si è conclusa con due sentenze del giudice di pace favorevoli ai ciclisti e una sola favorevole al Comune. Per essere precisi, i ricorsi presentati dai ciclisti con il sostegno di Fiab Verona e l’assistenza legale dell’avvocato Renzo Segala erano quattro. I primi due, giudicati da un primo giudice di pace, avevano dato esito negativo per i ciclisti a cui era stata riconfermata la multa.
Il terzo ricorso, trattato da un secondo giudice di pace, Franco Guidoni, aveva invece dato ragione ai ciclisti. Pur senza mettere in discussione l’operato della municipale, il giudice Guidoni aveva considerato che l’assenza di alternative (rastrelliere nelle vicinanze) aveva costretto i ciclisti al “fai da te” dell’agganciare la bici al palo. E i pali, si sa, spesso si trovano sui marciapiedi… Se non vengo messo nelle condizioni di posteggiare legalmente la bicicletta – questo in breve il ragionamento di fondo – il mio diritto di locomozione, costituzionalmente garantito, viene messo a repentaglio.
E già qui pareva un mezzo miracolo, vista la durissima posizione assunta nel frattempo dalla Prefettura di Verona che aveva categoricamente escluso ogni possibilità di parcheggiare la bicicletta sul marciapiede “per quanto largo esso possa essere”.
Il pronunciamento del terzo giudice sul quarto ricorso, arrivato a settembre 2018, ha però di nuovo sparigliato le carte.
Anche il giudice Giuliano Crivellaro ha approvato senza riserve l’operato della polizia municipale (sul marciapiede non si può sostare) tuttavia il giudice annota che il ciclista che osservi pedissequamente tale norma verrebbe indotto a infrangerne un’altra appartenente sempre al codice della strada, quella che obbliga “il conducente del veicolo ad adottare le opportune cautele atte ad evitare incidenti e impedire l’uso del veicolo senza il suo consenso”.
Come l’automobilista può essere ritenuto responsabile del furto del proprio mezzo se lo abbandona con le chiavi nel quadro, allo stesso modo il ciclista deve assicurarsi di non lasciare la bici in balia degli eventi. “Si pensi – esemplifica il giudice nella sentenza – ad un atto di vandalismo perpetrato da un teppista che utilizzi come strumento di offesa la bici, agevolmente asportabile perché non incatenata ad un ostacolo fisso”.
In termini giuridici la condotta di un soggetto messo nelle condizioni di violare una norma o l’altra è detta “inesigibile”. Si tratta di una sorta di paradosso giuridico che esclude la responsabilità del soggetto. Pertanto il giudice Crivellaro ha annullato la multa “compensando” le spese.
Partita chiusa, quindi? Per l’avvocato Segala non è detto: “Fin dalla prima udienza i rappresentanti del Comune di Verona si sono mostrati determinati a far valere le proprie ragioni, annunciando che avrebbero appellato qualunque pronunciamento a loro sfavore. Se così sarà torneremo a confrontarci presto in tribunale”, dice il legale. “Di certo le ultime sentenze hanno dimostrato la bontà delle nostre argomentazioni che, qualora vengano approfondite, convincono”.
E’ ancora convinto l’avvocato Segala che per regolare la sosta bici occorra una legge nazionale oppure le sentenze di Verona possono aprire una strada diversa? “Per un riordino organico occorre sempre una legge. Il problema di fondo è che il codice della strada attualmente equipara la sosta delle bici alla sosta di un tir, essendo entrambi i mezzi classificati come ‘veicoli’. Senza una legge, si andrà sempre ad interpretazioni giurisprudenziali”.
(da Ruotalibera 160 – novembre/dicembre 2018)
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