Lo Statuto |
TITOLO I - DENOMINAZIONE - SEDE
Articolo 1
A norma dell'art. 36 e seguenti del codice Civile, è costituita un'associazione culturale e ambientale denominata "AMICI DELLA BICICLETTA per una città possibile".
Articolo 2
L'associazione ha sede in Verona, in via Porta San Zeno 15/b.
TITOLO II - FINALITA' DELL'ASSOCIAZIONE
Articolo 3
L'associazione si ispira
a principi di solidarietà, ecologia e nonviolenza.
L'associazione non ha fini di lucro, opera per l'esclusivo
perseguimento di finalità di solidarietà sociale e la sua
struttura è democratica.
Si esclude l'esercizio di qualsiasi attività commerciale, che
non sia svolta in maniera marginale e comunque ausiliaria e
secondaria rispetto al perseguimento dello scopo sociale.
L'associazione è regolata dal presente statuto ed agisce nei
limiti del codice civile, delle leggi statali e regionali che
regolano l'attività dell'associazionismo e del volontariato,
nonchè dei principi generali dell'ordinamento.
Articolo 4
L'associazione ha le
seguenti finalità:
1) promuovere e sviluppare la cultura e la pratica di un uso
abituale della bicicletta quale mezzo di trasporto semplice,
economico ed ecologico;
2) proporre la realizzazione di strutture, provvedimenti e
politiche che facilitino ed incentivino la diffusione e l'uso
della bicicletta;
3) proporre provvedimenti per la moderazione del traffico e per
la sicurezza stradale, in particolare nei riguardi di ciclisti e
pedoni; avanzare proposte per la risoluzione dei problemi legati
alla mobilità e per lo sviluppo del trasporto collettivo;
criticare i danni ambientali e sociali causati dall'uso smodato
del mezzo privato a motore; promuovere un'azione culturale ed
elaborare proposte concrete in tal senso;
4) promuovere iniziative e proporre la realizzazione di strutture
idonee per un ambiente, sia naturale che urbano, più pulito,
più vivibile e che favorisca le relazioni sociali; promuovere
un'azione culturale ed elaborare proposte concrete in tal senso;
5) promuovere l'uso della bicicletta anche nel tempo libero, con
modalità escursionistiche, per valorizzare gli aspetti
ambientali, culturali e storici del territorio e, inoltre, come
occasione di socializzazione tra le persone; organizzando in
proprio, o promuovendo l'organizzazione da parte di altri enti o
gruppi di soci, di manifestazioni, gite, raduni e viaggi in
bicicletta; studiando, pubblicando o realizzando percorsi ed
itinerari cicloturistici; promuovendo altre iniziative utili per
realizzare tale finalità;
6) elaborare, autonomamente o su incarico di enti pubblici ed
organismi privati, studi e ricerche, piani di fattibilità,
progetti di percorsi ciclabili o altre strutture e provvedimenti
utili per realizzare le finalità di cui ai punti precedenti;
7) organizzare convegni, mostre, corsi, attività di formazione
professionale, attività culturali nelle scuole, progetti
educativi scolastici ed extra-scolastici, produrre strumenti
audiovisivi e multimediali, o quant'altro sia utile per favorire
l'approfondimento tecnico o divulgare la conoscenza ad un più
vasto pubblico di tutti gli argomenti relativi alle finalità
dell'associazione;
8) edire e pubblicare la rivista "Ruotalibera"
e/o altre pubblicazioni periodiche e non, utili per realizzare le
finalità dell'associazione;
9) attuare alcuni servizi od agevolazioni ai propri Soci, o a
quelli di associazioni collegate, in relazione all'uso abituale o
escursionistico della bicicletta;
10) ottenere per i propri Soci, e per quelli di associazioni
collegate, speciali facilitazioni ed agevolazioni da parte di
altri enti, in relazione all'uso abituale o escursionistico della
bicicletta;
11) favorire i propri Soci, e quelli di associazioni collegate,
nell'acquisto di materiali e beni collegati all'attività
istituzionale;
12) rifacendosi ai principi di cui all'articolo 3, cooperare con
tutti coloro che, nei più svariati campi della vita culturale e
sociale, operano in difesa della dignità umana, della pace,
dell'ambiente e per la solidarietà tra gli uomini e i popoli.
Articolo 5
L'associazione aderisce
alla Federazione Italiana Amici della Bicicletta (FIAB) e,
tramite questa, all'European Cyclists' Federation (ECF).
L'Associazione potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte
le operazioni necessarie e utili alla realizzazioni degli scopi
sociali, collaborando anche con altre Associazioni od Enti,
nazionali o esteri, che svolgano attività analoghe o accessorie
all'attività sociale.
TITOLO III - SOCI
Articolo 6
L'associazione è aperta
a chiunque ne condivide gli scopi e manifesta l'intenzione
all'adesione mediante il pagamento della quota sociale e
l'accettazione della tessera.
La consegna o linvio della tessera è da intendersi quale
atto di ammissione da parte dellassociazione.
Il Consiglio Direttivo stabilisce annualmente le quote di
adesione per l'anno sociale seguente.
Il Consiglio Direttivo inoltre ha facoltà di nominare ogni anno
fino a tre soci onorari, per particolari meriti connessi alle
finalità dell'associazione.
Articolo 7
Tutti i soci, di ogni
categoria, possiedono gli stessi diritti. Possono partecipare a
tutte le iniziative promosse dall'associazione ed intervenire
alle assemblee ordinarie e straordinarie.
Hanno diritto di voto, che possono esercitare direttamente o per
delega scritta, per l'approvazione e le modificazioni dello
statuto, dei regolamenti e delle delibere assembleari e per la
nomina degli organi direttivi dell'associazione.
Ogni socio ha diritto ad un solo voto, indipendentemente dalla
quota associativa versata.
I soci hanno diritto alle informazioni ed al controllo stabilite
dalle leggi e dallo statuto.
I soci hanno l'obbligo di rispettare le norme del presente
statuto e dei regolamenti sociali e di pagare annualmente la
quota sociale di adesione.
I soci che desiderano svolgere attività di volontariato devono
eseguire gli incarichi ricevuti e i lavori preventivamente
concordati adeguandosi ai regolamenti interni dell'associazione.
Le prestazioni fornite dai soci sono normalmente a titolo
gratuito, salvo che non risulti loro affidato un incarico
professionale o altro incarico retribuito per delibera del
Consiglio Direttivo.
Articolo 8
Si esclude la
temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili, ad
eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non sono
rivalutabili.
La qualità di associato cessa esclusivamente per:
a) recesso o morte del socio;
b) mancato pagamento della quota sociale annua entro il 31 marzo,
nel qual caso la volontà di recedere si considera tacitamente
manifestata;
c) esclusione per gravi motivi da disporre a cura del Consiglio
Direttivo.
Il recesso, comunque manifestato, ha effetto immediato.
I soci receduti o esclusi non hanno diritto al rimborso del
contributo sociale annuo versato.
I soci esclusi possono opporsi al provvedimento del Consiglio
Direttivo di fronte alla successiva Assemblea dei Soci.
TITOLO IV - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE
Articolo 9
Sono organi
dell'associazione:
a) l'Assemblea dei soci;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Presidente.
Articolo 10
L'assemblea dei soci è
composta da tutti gli iscritti ed è l'organo sovrano
dell'associazione.
L'assemblea è convocata almeno una volta all'anno entro il mese
di aprile per verificare le attività svolte, approvare il
bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo, eleggere i membri
scaduti del Consiglio Direttivo e dare le linee programmatiche
all'associazione.
Il Presidente, il vice-Presidente, il Segretario e il Tesoriere,
che devono essere membri del Consiglio Direttivo, sono eletti
dall'Assemblea, salvo che quest'ultima ne deleghi, interamente o
in parte, l'elezione al Consiglio Direttivo stesso.
L'assemblea è convocata in via ordinaria dal Presidente; in via
straordinaria può essere richiesta dalla maggioranza del
Consiglio Direttivo o dal 10% dei soci.
L'assemblea deve essere convocata mediante affissione di avviso
presso la sede sociale, almeno 15 giorni prima, ed inoltre con
comunicazione tramite inserto sulla rivista dell'associazione
oppure tramite lettera circolare con affrancatura ordinaria,
inviate almeno 15 giorni prima.
L'assemblea è validamente costituita in prima convocazione con
la presenza di almeno la metà più uno degli associati, in
seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.
Ogni socio ha diritto ad un solo voto ed è ammessa al massimo
una sola delega per socio.
Lassemblea prima di iniziare deve nominare un proprio
presidente, diverso da quello dellassociazione. Esso ha il
compito di: leggere lordine del giorno in apertura di
Assemblea; accogliere interrogazioni, interpellanze, mozioni ed
emendamenti; mantenere lordine nel corso delle sedute e
curare che ogni singolo Socio possa esprimere le proprie opinioni
indisturbato; curare che venga rispettato lordine del
giorno; controllare i risultati delle votazioni conteggiate dal
Segretario; dare lettura dei risultati delle mozioni approvate e
del testo definitivo di tutte le deliberazioni adottate
dallAssemblea.
Segretario dellAssemblea di norma è il Segretario
dellassociazione, in caso di sua vacanza, lAssemblea,
su indicazione del presidente della stessa, procede a conferire
lincarico ad un socio.
Le riunioni dell'assemblea vengono riassunte in un verbale
redatto dal Segretario, sottoscritto dal presidente e raccolte in
un libro verbali dell'Assemblea. A tale verbale si allegano le
deliberazioni, i bilanci ed i rendiconti approvati
dall'Assemblea.
Esso resta sempre depositato presso la sede ed ogni socio può
consultarlo. Inoltre un estratto del verbale, delle
deliberazioni, del bilancio e dei rendiconti deve essere
comunicato ai soci tramite inserto sulla rivista
dell'associazione oppure tramite lettera circolare con
affrancatura ordinaria.
Articolo 11
Il Consiglio Direttivo
è costituito da un minimo di 5 ad un massimo di 15 membri,
scelti tra i soci dall'assemblea generale, che restano in carica
un anno e, in caso di recesso anticipato, saranno sostituiti dai
soci che, nell'ultima assemblea abbiano conseguito un numero di
voti immediatamente inferiore a quello dei soci eletti.
Il Consiglio, ove delegato dall'assemblea, nella riunione
immediatamente successiva designa nel suo ambito il Presidente,
il Vice-presidente, il Segretario, il Tesoriere ed affida, anche
di propria iniziativa, ulteriori incarichi ritenuti necessari.
Il Presidente convoca il Consiglio almeno una volta ogni due
mesi.
Il Consiglio può deliberare solo se è presente più della metà
dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei presenti; in
caso di parità vale il voto del Presidente.
Il Consiglio Direttivo, nei limiti di quanto stabilito
dall'Assemblea, è investito dei più ampi poteri per decidere
sulle iniziative da assumere e sui criteri da seguire per il
conseguimento degli scopi sociali, per l'attuazione delle
delibere programmatiche assembleari e per la direzione ed
amministrazione dell'associazione.
E' in sua facoltà redigere regolamenti per la disciplina
dell'attività dell'associazione i quali dovranno essere
sottoposti all'assemblea per l'approvazione.
Articolo 12
Il Presidente ha la
rappresentanza legale dell'associazione, convoca e presiede il
Consiglio Direttivo e convoca l'Assemblea dei soci. In caso di
sua assenza è sostituito dal Vice-Presidente. Può delegare per
mansioni tecniche e particolari funzioni di rappresentanza altri
membri del Consiglio Direttivo oppure altri soci.
In caso di urgenza il Presidente può compiere ogni atto
necessario per la tutela degli interessi dell'associazione, con
successiva ratifica da parte del Consiglio Direttivo.
Articolo 13
Il Segretario redige i
verbali dell'assemblea dei soci, delle riunioni del Consiglio
Direttivo e gli altri libri associativi; cura l'esposizione nella
sede sociale della convocazione delle assemblee dei soci, delle
riunioni del Consiglio Direttivo con relativo ordine del giorno,
e dei regolamenti sociali; svolge tutte le altre mansioni di
segreteria che gli sono affidate dal Consiglio Direttivo.
Il Tesoriere tiene la contabilità, i libri contabili e la cassa,
redige i bilanci, cura pagamenti ed incassi, secondo le
indicazioni impartite dal Consiglio Direttivo.
Articolo 14
Le cariche degli organi dell'associazione sono elettive e gratuite.
TITOLO V - IL PATRIMONIO ED ESERCIZIO FINANZIARIO
Articolo 15
L'associazione trae le
risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della
propria attività da:
- quote associative e contributi degli aderenti;
- sovvenzioni e contributi di privati, singoli o istituzioni,
nazionali o esteri;
- sovvenzioni e contributi dell'Unione Europea, dello Stato, di
istituzioni o di enti pubblici, nazionali o esteri;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive
marginali od occasionali;
- donazioni, lasciti e rendite di beni mobili o immobili
pervenuti all'associazione a qualunque titolo.
Articolo 16
L'esercizio finanziario
si chiude al 31.12 di ogni anno. Il Consiglio Direttivo entro
sessanta giorni dalla chiusura dell'esercizio dovrà redigere il
bilancio consuntivo e quello preventivo da sottoporre
all'approvazione dell'assemblea ordinaria annuale.
Il bilancio consuntivo deve restare depositato in copia presso la
sede dell'associazione durante i quindici giorni che precedono
l'assemblea e finchè sia approvato. I soci possono prenderne
visione.
Il bilancio è composto da un rendiconto economico e da un
rendiconto finanziario; il rendiconto economico evidenzia
analiticamente le uscite e le entrate secondo criteri di cassa,
il rendiconto finanziario evidenzia la situazione patrimoniale
dell'associazione elencando distintamente la liquidità, i
debiti, i crediti, il valore stimato del magazzino e degli altri
beni mobili ed immobili di proprietà dell'associazione.
Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi o i
lasciti ricevuti.
E' vietato distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di
gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita
dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione
non siano imposte dalla legge.
Eventuali avanzi di gestione saranno interamente destinati al
perseguimento degli scopi sociali.
TITOLO VI - REVISIONE DELLO STATUTO E SCIOGLIMENTO
Articolo 17
Eventuali modifiche del presente statuto dovranno essere deliberate dall'assemblea con una maggioranza di due terzi dei presenti. L'assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno degli associati, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.
Articolo 18
Lo scioglimento
dell'associazione è deliberato dall'assemblea generale con il
voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
In caso di scioglimento dell'associazione, per qualunque causa,
il suo patrimonio verrà obbligatoriamente devoluto ad altra
associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica
utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3,
comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa
destinazione imposta dalla legge.
TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 19
Per tutto quanto non contemplato nel presente Statuto, trovano applicazione le norme stabilite dal Codice Civile e dalla normativa vigente.