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Treno+bici
Accordo tra
F.I.A.B. ed F.S.

 

Questa è la bozza finale dell'accordo tra FIAB ed FS, che dovrebbe essere firmata entro breve periodo.

OGGETTO: proposta di convenzione FS/FIAB.

A seguito dell’incontro intervenuto con il Dott. Pasetti Le sottopongo la proposta definitiva di un accordo nazionale tra le F.S. Divisione Trasporto Locale e la Federazione Italiana Amici della bicicletta.

Si tratta di un testo, che seppur modificato rispetto alla stesura originaria, potrà sicuramente costituire un punto di partenza, in particolare in quelle realtà regionali ove ancora scarsa è la presenza di associazioni aderenti alla FIAB e di conseguenza risulta ancora scarsa la domanda di integrazione treno+bici soprattutto nel settore del cicloescursionismo.

L’affermarsi di un accordo di questo tipo permetterà inoltre alla FIAB di divenire interlocutore previlegiato, in tema di integrazione modale, nei confronti delle nuove strutture regionali che dovranno garantire almeno il livello attuale di offerta treno+bici.

Posto che alcune Direzioni Regionali si sono già attivate positivamente per sostenere adeguatamente questa piccola, ma significativa, nicchia di mercato riteniamo importante la stipula di questo accordo per una definitiva affermazione del servizio treno+bici in tutto il territorio nazionale.

La ringraziamo anticipatamente per la disponibilità manifestata e rimaniamo in attesa di un cortese riscontro.

Mestre, 18.02.99

Il responsabile nazionale FIAB
per i rapporti con le F.S.
Antonio Dalla Venezia

Accordo Particolare

tra

LE FERROVIE DELLO STATO S.p.A. Società di Trasporti e Servizi per Azioni – Piazza della Croce Rossa 1 00100 Roma, denominata in seguito "F.S. SpA" per la quale interviene nel presente atto, in rappresentanza, il Corso Magenta 24 20123 Milano,

e

FIAB "Federazione Italiana Amici della Bicicletta" – via Cesariano 11 20100 Milano, denominata di seguito "F.I.A.B.", rappresentata dal Presidente sig. Luigi Riccardi,

premesso che la F.I.A.B. svolge, tra l’altro, un’intensa attività finalizzata allo sviluppo del cicloturismo in ambito nazionale, e che previlegia per i propri spostamenti l’utilizzo del vettore treno,

si conviene quanto segue:

Art. 1 - Oggetto dell’accordo

Le condizioni tariffarie previste dal presente accordo si riferiscono a viaggi di comitive, con o senza bici al seguito, che utilizzano treni classificati Metropolitani, Regionali, Diretti e Interregionali. Sono escluse dall’applicazione di tali condizioni i viaggi effettuati sui treni indicati nell’orario ufficiale che non ammettono comitive. Ogni Direzione Reg. può, ad ogni cambio orario, definire un ulteriore elenco di treni esclusi dal presente accordo la cui copia sarà rilasciata alle associazioni F.I.A.B. che ne faranno richiesta.

Art. 2- Durata dell’Accordo

Il presente Accordo ha validità di anni 1(uno) a partire dalla data di sottoscrizione dello stesso e si intenderà rinnovato di anno in anno qualora, con un preavviso di almeno tre mesi, da presentarsi in forma scritta a mezzo raccomandata A.R., non venga disdetto da una delle due parti.

Art. 3 – Programma di viaggi

Ogni associazione, o coordinamento regionale di associazioni aderenti alla FIAB, al fine di consentire di adottare con sufficiente anticipo tutti i necessari provvedimenti organizzativi, può concordare con la competente Direzione Regionale T.L. un programma di viaggi da effettuarsi nel periodo di validità dell’orario ferroviario. Tale programma dovrà essere fornito alla Direzione Regionale T.L. con anticipo di almeno 15 giorni dalla data della prima gita.

Per le gite organizzate al di fuori del programma citato, la relativa scheda tecnica dovrà essere trasmessa con l’anticipo di 7 giorni dalla data dell’effettuazione. Nessun preavviso è dovuto per gruppi fino a 10 persone. L’associazione, o il coordinamento, s’impegna ad indicare sia per le gite in programmazione ordinaria che straordinaria:

  • il numero identificativo del treno da utilizzare;
  • il numero indicativo dei viaggiatori e delle bici al seguito componenti il gruppo.

Art. 4 - Condizioni tariffarie

  • Con decorrenza dall’inizio di validità del presente accordo le F.S. SpA riconoscono per ciascuna gita, senza alcun periodo di sospensione, le riduzione unica del 30% per i tutti i viaggi effettuati da almeno 6 paganti.

Ogni associazione, o coordinamento regionale di associazioni aderenti alla F.I.A.B., può concordare con la Direzione Regionale T.L. della propria regione condizioni tariffarie diverse, comprese quelle relative all’aggiunta di bagagliai per il trasporto delle biciclette, in ragione di un obbiettivo annuo di fatturato.

Ai fini della gratuità degli accompagnatori si fa riferimento a quanto stabilito nelle "Condizioni e Tariffe per i Trasporti delle Persone sulle Ferrovie dello stato (art. 36 cap. VII).

L’eventuale mancato raggiungimento del fatturato di cui sopra potrà comportare, a discrezione della Direzione Reg. T.L. interessata e quale unica conseguenza, il mancato rinnovo degli Accordo regionale sottoscritto.

Art. 5- Obblighi della parte contraente

Le associazioni, o i coordinamenti di associazioni aderenti alla F.I.A.B., nel caso di diverse condizioni tariffarie concordate per obbiettivi di fatturato prefissato dovranno adempiere alle formalità stabilite di volta in volta dalla relative Direzioni Regionali di Trasporto Locale.

Art. 6- Disciplina dei rimborsi

In caso di rinuncia al trasporto per fatto proprio, da parte delle associazioni aderenti alla FIAB, e a condizione che la stessa venga comunicata alla stazione di salita prima della partenza del treno, si dà luogo al rimborso della somma pagata per il trasporto delle persone previa deduzione del 20% di detto importo.

Ai biglietti emessi in applicazione del presente Accordo non si applicano pertanto:

- la clausola di esclusione di rimborso per biglietti inferiori ai 100 Km;

- la clausola di esclusione di rimborso per importi inferiori a L. 4.000;

- la clausola di detrazione minima di L. 10.000 per ogni viaggiatore.

Art. 7- Rapporto tra le parti

Le parti irrevocabilmente dichiarano:

  1. che non vi è stata mediazione o opera di terzi per la conclusione del presente Accordo;
  2. di non aver corrisposto né promesso di corrispondere al alcuno, direttamente o attraverso altri, somme e/o corrispettivi a titolo di intermediazione o simili o comunque volti a facilitare la conclusione del presente Accordo.

Nel caso in cui risultasse non conforme al vero anche una sola delle precedenti dichiarazioni, ovvero nel caso in cui una delle parti non rispettasse gli impegni e gli obblighi assunti per tutta la durata del presente Accordo lo stesso si intenderà automaticamente sciolto ai sensi e per gli effetti dell’ art. n. 1456 del C.C.

Per quanto non contemplato nel presente Accordo si fa riferimento a quanto previsto nelle Condizioni e Tariffe per il trasporto delle persone vigente al momento del viaggio.

Il presente Accordo deve essere trattato in via riservata tra le parti e si basa sulla reciproca fiducia, essendo redatto nella forma della scrittura privata non autenticata, è esente da registrazione, salvo in caso d’uso, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 26.0.4.86 nr. 131.

Per qualsiasi controversia è competente il foro di Milano.

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