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Statuto della
Federazione Italiana
Amici della Bicicletta Onlus

 

TITOLO I - DENOMINAZIONE E SEDE

Articolo 1
Denominazione

A norma dell'art. 36 e seguenti del codice Civile, è costituita un'associazione denominata "FIAB - FEDERAZIONE ITALIANA AMICI DELLA BICICLETTA ONLUS".

Articolo 2
Sede Legale

L'associazione ha sede legale in Milano, via Cesariano 11. L'eventuale cambiamento di sede non comporta modifica dello Statuto.

TITOLO II - FINALITA' DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 3
Finalità, principi ispiratori e inquadramento giuridico

La FIAB non ha fini di lucro ed intende perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale.
Scopo dell'associazione è lo svolgimento di attività nel settore della tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente in particolare promuovendo l'uso della bicicletta con iniziative per migliorare mobilità e qualità della vita urbana e per la pratica di una forma di escursionismo rispettosa dell'ambiente.
L'associazione si ispira a principi di solidarietà, ecologia e nonviolenza; la sua struttura è democratica.
L'associazione è regolata dal presente statuto ed agisce nei limiti del codice civile, delle leggi statali e regionali che regolano l'attività dell'associazionismo e del volontariato, nonchè dei principi generali dell'ordinamento.

Articolo 4
Attività

L'associazione, per il perseguimento delle finalità di cui all'art. 3, intende:
1) promuovere e sviluppare l'uso della bicicletta quale mezzo di trasporto semplice, economico ed ecologico;
2) proporre la realizzazione di strutture, infrastrutture, provvedimenti e politiche che facilitino ed incentivino la diffusione e l'uso della bicicletta;
3) proporre provvedimenti per la moderazione del traffico e per la sicurezza stradale, in particolare nei riguardi di ciclisti, pedoni e disabili; avanzare proposte per la risoluzione dei problemi legati alla mobilità; criticare i danni ambientali e sociali causati dall'uso improprio del mezzo privato a motore; promuovere un'azione culturale ed elaborare proposte concrete in tal senso;
4) promuovere iniziative e proporre la realizzazione di strutture idonee per un ambiente, sia naturale che urbano, più pulito, più vivibile e che favorisca le relazioni sociali; promuovere un'azione culturale ed elaborare proposte concrete in tal senso;
5) promuovere l'intermodalità tra bicicletta ed altri mezzi di trasporto collettivo, in particolare con iniziative per il miglioramento del trasporto ferroviario;
6) promuovere l'uso della bicicletta anche nel tempo libero, con modalità escursionistiche, per valorizzare gli aspetti culturali, ambientali e storici del territorio e, inoltre, come occasione di socializzazione tra le persone; organizzando in proprio, o promuovendo l'organizzazione da parte di altri enti o gruppi di soci, di manifestazioni, gite, raduni e viaggi in bicicletta; studiando, pubblicando o realizzando percorsi ed itinerari cicloturistici; promuovendo altre iniziative utili per realizzare tale finalità;
7) elaborare, autonomamente o su incarico di enti pubblici ed organismi privati, studi e ricerche, piani di fattibilità, progetti di percorsi ciclabili o altre strutture e provvedimenti utili per realizzare le finalità di cui ai punti precedenti;
8) organizzare convegni, mostre, corsi, attività di formazione professionale, viaggi di studio, attività culturali nelle scuole, progetti educativi scolastici ed extra-scolastici, produrre strumenti audiovisivi e multimediali, o quant'altro sia utile per favorire l'approfondimento tecnico o divulgare la conoscenza ad un più vasto pubblico di tutti gli argomenti relativi alle finalità dell'associazione;
9) editare riviste ed altre pubblicazioni periodiche e non periodiche, utili per realizzare le finalità dell'associazione;
10) attuare alcuni servizi od agevolazioni alle associazioni aderenti ed ai loro Soci, in relazione all'uso abituale o escursionistico della bicicletta;
11) ottenere per le associazioni aderenti ed i loro Soci speciali facilitazioni ed agevolazioni da parte di altri enti ed organizzazioni, in relazione all'uso abituale o escursionistico della bicicletta;
12) favorire le associazioni aderenti ed i loro Soci nell'acquisto di materiali e beni collegati all'attività istituzionale;
13) fornire servizi diversi, corsi di formazione ed aggiornamento e quanto altro possa essere utile al funzionamento ed alla organizzazione delle associazioni aderenti;
14) rifacendosi ai principi di cui all'articolo 3, cooperare con tutti coloro che, nei più svariati campi della vita culturale e sociale, operano in difesa dell'ambiente;
15) svolgere ogni altra attività volta a conseguire gli scopi sociali.

Articolo 5
Adesioni ad altri enti ed attività accessorie

La FIAB potrà aderire ad organismi nazionali ed internazionali che meglio permettano il conseguimento degli scopi sociali.
L'associazione potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni necessarie e utili alla realizzazione degli scopi sociali, collaborando anche con altre Associazioni od Enti, nazionali o esteri, che svolgano attività analoghe o accessorie all'attività sociale.
E' fatto divieto all'associazione di svolgere attività non rientranti nel settore della tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente.
L'associazione potrà tuttavia svolgere attività direttamente connesse a quelle istituzionali, ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse, nei limiti consentiti dal decreto legislativo 4 dicembre 1997 n.460 e successive modifiche ed integrazioni.

TITOLO III - SOCI

Articolo 6
Associazioni aderenti

Sono soci della FIAB le associazioni aderenti.
Possono aderire alla FIAB associazioni che, per obiettivi statutari, sviluppino attività in favore della bicicletta nel quadro di una politica della mobilità sostenibile sotto il profilo ambientale, anche se questo non fosse l'unico loro scopo.

Non possono aderire alla FIAB associazioni con finalità elettorali e di lucro.

Articolo 7
Domanda di adesione

Per aderire, in prima istanza, le associazioni devono presentare domanda scritta, dichiarando di condividere le finalità della FIAB e di volervi aderire osservando il presente statuto.
Alla domanda occorre allegare:
a) il proprio statuto o altro atto attestante l'esistenza dell'associazione;
b) documentazione relativa all'attività svolta, sempre che l'adesione non avvenga contestualmente alla fondazione;
c) dichiarazione che, successivamente all'accoglimento della domanda, salvo intenzione di recedere, l'associazione si impegna a versare annualmente la quota di adesione.
Il Consiglio Nazionale esamina la documentazione presentata ed il sussistere dei requisiti richiesti e, di conseguenza, decide in merito all’accoglimento della domanda.
L'eventuale rifiuto di adesione deve essere esplicitamente motivato e reso pubblico. Contro questa decisione si può presentare ricorso all'Assemblea Ordinaria che decide definitivamente.
L'adesione, a seguito di ammissione, si perfeziona con il versamento della quota di adesione.

Articolo 8
Diritti e doveri delle associazioni aderenti

Tutti le associazioni aderenti hanno gli stessi diritti, possono partecipare alle iniziative promosse dalla FIAB ed intervenire alle assemblee ordinarie e straordinarie.
Hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto, dei regolamenti e delle delibere assembleari e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.
Le associazioni aderenti hanno l'obbligo di rispettare le norme del presente statuto e dei regolamenti sociali e di pagare annualmente la quota di adesione.
L'associazione aderente deve ammettere alle proprie iniziative i soci delle altre associazioni aderenti alla FIAB.
Le associazioni aderenti ed i loro soci che desiderano svolgere attività di volontariato per la FIAB devono eseguire gli incarichi ricevuti e i lavori preventivamente concordati adeguandosi ai regolamenti interni della FIAB.
Le prestazioni fornite alla FIAB dalle associazioni aderenti e dai loro soci sono normalmente a titolo gratuito, salvo che non risulti loro affidato un incarico professionale o altro incarico retribuito per delibera del Consiglio Nazionale.

Articolo 9
Recesso ed esclusione dell'associazione aderente

Si esclude la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
La qualità di associazione aderente cessa per:
a) scioglimento dell'associazione;
b) mancato pagamento della quota di adesione annua entro i termini previsti dal regolamento di cui al punto h) dell'articolo 12, nel qual caso la volontà di recedere si considera tacitamente manifestata;
c) esclusione per gravi motivi da disporre a cura del Consiglio Nazionale.
Le associazioni recedute o escluse non hanno diritto al rimborso della quota di adesione annua.
Le associazioni escluse possono opporsi al provvedimento del Consiglio Nazionale di fronte al Collegio dei Probiviri e, in secondo grado, di fronte alla successiva Assemblea Ordinaria.
Il recesso, comunque manifestato, ha effetto immediato.

Articolo 10
Coordinamenti regionali ed interregionali

Le associazioni aderenti di una stessa regione o di regioni confinanti possono costituire un Coordinamento FIAB regionale o interregionale allo scopo di realizzare e potenziare a livello decentrato le finalità statutarie.
La formazione del Coordinamento deve essere comunicata al Consiglio Nazionale.
Il Coordinamento nomina una propria segreteria e decide proprie regole di funzionamento.

TITOLO IV - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 11
Organi della FIAB

Sono organi della FIAB:
a) l'Assemblea Ordinaria e Straordinaria;
b) il Consiglio Nazionale;
c) il Presidente;
d) il Collegio dei Probiviri;
e) il Collegio dei Revisori.

Articolo 12
Funzioni dell'Assemblea

L'assemblea è l'organo sovrano della FIAB.
L'Assemblea Ordinaria:
a) determina gli indirizzi generali dell'azione della FIAB per l'anno successivo e approva le iniziative vincolanti per tutte le associazioni aderenti;
b) approva o censura l'operato del Consiglio Nazionale uscente;
c) approva il bilancio;
d) elegge i membri scaduti del Consiglio Nazionale, del Collegio dei Probiviri e del Collegio dei Revisori;
e) elegge il Presidente;
f) delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione della FIAB;
g) determina le quote di adesione annue per le associazioni aderenti e, a valere dalla successiva assemblea, le modalità di calcolo e gli eventuali criteri di gestione dei voti a disposizione di ogni associazione; tali voti vengono calcolati in base al numero dei soci dell’associazione aderente.
h) approva e modifica il regolamento inerente ai diversi aspetti del funzionamento interno della FIAB, tra i quali: le modalità di tesseramento dei soci delle associazioni aderenti, la sede operativa, le adesioni ad altri organismi.
Su tutto quanto non previsto nell'elencazione che precede, delibera l'Assemblea Straordinaria.

Articolo 13
Partecipazione e voto in Assemblea

Tutte le associazioni aderenti partecipano all'Assemblea Ordinaria e Straordinaria, con uno o più rappresentanti.
E' esclusa la partecipazione al voto per delega.

Articolo 14
Convocazione e forme di pubblicità delle Assemblee

L'Assemblea Ordinaria è convocata dal Consiglio Nazionale una volta all'anno entro il mese di aprile.
L'Assemblea Straordinaria è convocata dal Consiglio Nazionale quando ne ravvisa la necessità oppure quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un quinto delle associazioni aderenti.
Le Assemblee devono essere convocate con preavviso di almeno 30 giorni mediante lettera circolare a tutte le associazioni aderenti.

Articolo 15
Regolarità di costituzione e svolgimento delle Assemblee

Le Assemblee sono validamente costituite in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno delle associazioni aderenti, in seconda convocazione qualunque sia il numero delle associazioni aderenti presenti, salvo quanto diversamente previsto agli articoli 24 e 25.
Tra la prima e la seconda convocazione non deve intercorrere un intervallo superiore ad un'ora.
L'assemblea, prima di iniziare, nomina un proprio Presidente, diverso dal Presidente della FIAB, ed un Segretario.

Articolo 16
Pubblicità delle deliberazioni assembleari, dei bilanci e dei rendiconti

Le riunioni dell'assemblea vengono riassunte in un verbale redatto dal Segretario, sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e raccolte in un libro verbali dell'Assemblea. A tale verbale si allegano le deliberazioni, i bilanci ed i rendiconti approvati dall'assemblea. Esso resta sempre depositato presso la sede sociale ed ogni associazione aderente può consultarlo.
Una copia di tale verbale, con i relativi allegati, deve essere inviato per circolare a tutte le associazioni aderenti.

Articolo 17
Consiglio Nazionale

Il Consiglio Nazionale è composto da un numero minimo di tre membri; l'Assemblea Ordinaria ogni due anni, ne delibera il numero dispari dei componenti e procede all'elezione.
I membri del Consiglio Nazionale restano in carica due anni e, in caso di recesso anticipato, vengono sostituiti da coloro che, nell'ultima assemblea abbiano conseguito un numero di voti immediatamente inferiore a quello degli eletti.
Il Presidente convoca il Consiglio Nazionale almeno una volta ogni tre mesi ed ogniqualvolta ne fa richiesta almeno un terzo dei suoi componenti. Il Consiglio Nazionale può deliberare solo se è presente più della metà dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei presenti, in caso di parità vale il voto del Presidente.
Il Consiglio Nazionale designa nel suo ambito tutti gli incarichi ritenuti necessari.
Il Consiglio Nazionale, nei limiti di quanto stabilito dall'Assemblea, è investito dei più ampi poteri per decidere sulle iniziative da assumere e sui criteri da seguire per il conseguimento degli scopi sociali, per l'attuazione delle delibere programmatiche assembleari e per la direzione ed amministrazione della FIAB.
Redige i regolamenti per la disciplina dell'attività della FIAB da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.
Il Consiglio Nazionale presenta una relazione sull'attività svolta ed il bilancio all'Assemblea Ordinaria.

Articolo 18
Il Presidente

Il Presidente, che resta in carica per due anni, ha la rappresentanza legale dell'associazione, convoca e presiede il Consiglio Nazionale.
Il Presidente, in caso di assenza temporanea può delegare un qualsiasi membro del Consiglio Nazionale a svolgere le funzioni di Presidente. In caso di dimissioni o sopravvenuta impossibilità a svolgere le sue funzioni il Consiglio Nazionale può eleggere al suo interno un Presidente pro-tempore che rimane in carica fino alla successiva Assemblea che preveda all'ordine del giorno l'elezione del Presidente.
Il Presidente può delegare per mansioni tecniche e particolari funzioni di rappresentanza altri membri del Consiglio Nazionale oppure soci delle associazioni aderenti.
In caso di urgenza il Presidente può compiere ogni atto necessario per la tutela degli interessi dell'associazione, con successiva ratifica da parte del Consiglio Nazionale.

Articolo 19
Il Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri ed è nominato ogni due anni dall'Assemblea Ordinaria per tutte le eventuali controversie, inerenti al rapporto associativo, tra la FIAB e le associazioni aderenti o tra diversi organi della FIAB. Il presidente del Collegio dei Probiviri viene nominato al suo interno.

Articolo 20
Il Collegio dei Revisori

Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri ed è nominato ogni due anni dall'Assemblea Ordinaria.
I revisori dei conti controllano la correttezza della gestione in relazione alle norme di legge e di Statuto, predisponendo una relazione annuale in occasione della approvazione del Bilancio Consuntivo. Il presidente del Collegio dei Revisori viene nominato al suo interno.

Articolo 21
Gratuità ed elettività delle cariche sociali

Le cariche degli organi dell'associazione sono elettive e gratuite.

TITOLO V - IL PATRIMONIO ED ESERCIZIO FINANZIARIO

Articolo 22
Patrimonio della FIAB

La FIAB trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:
- quote di adesione e contributi delle associazioni aderenti;
- sovvenzioni e contributi di privati, singoli o istituzioni, nazionali o esteri;
- sovvenzioni e contributi dell'Unione Europea, dello Stato, di istituzioni o di enti pubblici, nazionali o esteri;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- entrate derivanti da attività istituzionali o direttamente connesse;
- donazioni, lasciti e rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'associazione a qualunque titolo.

Articolo 23
Esercizio finanziario e bilancio

L'esercizio finanziario si chiude al 31.12 di ogni anno. Il Consiglio Nazionale redige il bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea annuale ordinaria.
Il bilancio consuntivo deve essere spedito alle associazioni aderenti unitamente alla convocazione dell'assemblea ordinaria annuale.
Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti.
E' vietato distribuire anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Onlus che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.
E' obbligatorio impiegare eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle a esse direttamente connesse.

TITOLO VI - REVISIONE DELLO STATUTO E SCIOGLIMENTO

Articolo 24
Revisione dello Statuto

Eventuali modifiche del presente Statuto dovranno essere deliberate dall'assemblea straordinaria che, a tal fine, è validamente costituita con la presenza della metà più una delle associazioni aderenti in prima convocazione o qualunque sia il numero delle associazioni presenti in seconda convocazione. Tra la prima e la seconda convocazione non deve intercorrere un intervallo superiore ad un'ora.
Le delibere di modifica devono essere approvate da una maggioranza qualificata, rappresentata dai tre quarti dei voti delle associazioni aderenti presenti.

Articolo 25
Scioglimento della FIAB

Lo scioglimento della FIAB è deliberato dall'assemblea straordinaria. In tal caso devono essere presenti e votare a favore dello scioglimento almeno tre quarti delle associazioni aderenti.
In caso di scioglimento dell'associazione, per qualunque causa, il suo patrimonio verrà obbligatoriamente devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

TITOLO VII - SIMBOLO E COMUNICAZIONI RIVOLTE AL PUBBLICO

Articolo 26
Simbolo e comunicazioni rivolte al pubblico

Il simbolo della FIAB, che può essere modificato, deve riportare la dicitura "FEDERAZIONE ITALIANA AMICI DELLA BICICLETTA ONLUS".
E' obbligatorio l'uso, nella denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico della locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o dell'acronimo "Onlus".

TITOLO VIII - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 27
Disposizioni finali

Per tutto quanto non contemplato nel presente Statuto, trovano applicazione le norme stabilite dal Codice Civile e dalla normativa vigente.

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