TITOLO
I - DENOMINAZIONE E SEDE
Articolo 1
Denominazione
A norma dell'art. 36 e
seguenti del codice Civile, è costituita un'associazione
denominata "FIAB - FEDERAZIONE ITALIANA AMICI DELLA
BICICLETTA ONLUS".
Articolo 2
Sede Legale
L'associazione ha sede
legale in Milano, via Cesariano 11. L'eventuale
cambiamento di sede non comporta modifica dello Statuto.
TITOLO II -
FINALITA' DELL'ASSOCIAZIONE
Articolo 3
Finalità, principi ispiratori e inquadramento giuridico
La FIAB non ha fini di lucro ed intende
perseguire esclusivamente finalità di solidarietà
sociale.
Scopo dell'associazione è lo svolgimento di attività
nel settore della tutela e valorizzazione della natura e
dell'ambiente in particolare promuovendo l'uso della
bicicletta con iniziative per migliorare mobilità e
qualità della vita urbana e per la pratica di una forma
di escursionismo rispettosa dell'ambiente.
L'associazione si ispira a principi di solidarietà,
ecologia e nonviolenza; la sua struttura è democratica.
L'associazione è regolata dal presente statuto ed agisce
nei limiti del codice civile, delle leggi statali e
regionali che regolano l'attività dell'associazionismo e
del volontariato, nonchè dei principi generali
dell'ordinamento.
Articolo 4
Attività
L'associazione, per il perseguimento
delle finalità di cui all'art. 3, intende:
1) promuovere e sviluppare l'uso della bicicletta quale
mezzo di trasporto semplice, economico ed ecologico;
2) proporre la realizzazione di strutture,
infrastrutture, provvedimenti e politiche che facilitino
ed incentivino la diffusione e l'uso della bicicletta;
3) proporre provvedimenti per la moderazione del traffico
e per la sicurezza stradale, in particolare nei riguardi
di ciclisti, pedoni e disabili; avanzare proposte per la
risoluzione dei problemi legati alla mobilità; criticare
i danni ambientali e sociali causati dall'uso improprio
del mezzo privato a motore; promuovere un'azione
culturale ed elaborare proposte concrete in tal senso;
4) promuovere iniziative e proporre la realizzazione di
strutture idonee per un ambiente, sia naturale che
urbano, più pulito, più vivibile e che favorisca le
relazioni sociali; promuovere un'azione culturale ed
elaborare proposte concrete in tal senso;
5) promuovere l'intermodalità tra bicicletta ed altri
mezzi di trasporto collettivo, in particolare con
iniziative per il miglioramento del trasporto
ferroviario;
6) promuovere l'uso della bicicletta anche nel tempo
libero, con modalità escursionistiche, per valorizzare
gli aspetti culturali, ambientali e storici del
territorio e, inoltre, come occasione di socializzazione
tra le persone; organizzando in proprio, o promuovendo
l'organizzazione da parte di altri enti o gruppi di soci,
di manifestazioni, gite, raduni e viaggi in bicicletta;
studiando, pubblicando o realizzando percorsi ed
itinerari cicloturistici; promuovendo altre iniziative
utili per realizzare tale finalità;
7) elaborare, autonomamente o su incarico di enti
pubblici ed organismi privati, studi e ricerche, piani di
fattibilità, progetti di percorsi ciclabili o altre
strutture e provvedimenti utili per realizzare le
finalità di cui ai punti precedenti;
8) organizzare convegni, mostre, corsi, attività di
formazione professionale, viaggi di studio, attività
culturali nelle scuole, progetti educativi scolastici ed
extra-scolastici, produrre strumenti audiovisivi e
multimediali, o quant'altro sia utile per favorire
l'approfondimento tecnico o divulgare la conoscenza ad un
più vasto pubblico di tutti gli argomenti relativi alle
finalità dell'associazione;
9) editare riviste ed altre pubblicazioni periodiche e
non periodiche, utili per realizzare le finalità
dell'associazione;
10) attuare alcuni servizi od agevolazioni alle
associazioni aderenti ed ai loro Soci, in relazione
all'uso abituale o escursionistico della bicicletta;
11) ottenere per le associazioni aderenti ed i loro Soci
speciali facilitazioni ed agevolazioni da parte di altri
enti ed organizzazioni, in relazione all'uso abituale o
escursionistico della bicicletta;
12) favorire le associazioni aderenti ed i loro Soci
nell'acquisto di materiali e beni collegati all'attività
istituzionale;
13) fornire servizi diversi, corsi di formazione ed
aggiornamento e quanto altro possa essere utile al
funzionamento ed alla organizzazione delle associazioni
aderenti;
14) rifacendosi ai principi di cui all'articolo 3,
cooperare con tutti coloro che, nei più svariati campi
della vita culturale e sociale, operano in difesa
dell'ambiente;
15) svolgere ogni altra attività volta a conseguire gli
scopi sociali.
Articolo 5
Adesioni ad altri enti ed attività accessorie
La FIAB potrà aderire ad organismi
nazionali ed internazionali che meglio permettano il
conseguimento degli scopi sociali.
L'associazione potrà compiere tutti gli atti e
concludere tutte le operazioni necessarie e utili alla
realizzazione degli scopi sociali, collaborando anche con
altre Associazioni od Enti, nazionali o esteri, che
svolgano attività analoghe o accessorie all'attività
sociale.
E' fatto divieto all'associazione di svolgere attività
non rientranti nel settore della tutela e valorizzazione
della natura e dell'ambiente.
L'associazione potrà tuttavia svolgere attività
direttamente connesse a quelle istituzionali, ovvero
accessorie in quanto integrative delle stesse, nei limiti
consentiti dal decreto legislativo 4 dicembre 1997 n.460
e successive modifiche ed integrazioni.
TITOLO III -
SOCI
Articolo 6
Associazioni aderenti
Sono soci della FIAB le associazioni
aderenti.
Possono aderire alla FIAB associazioni che, per obiettivi
statutari, sviluppino attività in favore della
bicicletta nel quadro di una politica della mobilità
sostenibile sotto il profilo ambientale, anche se questo
non fosse l'unico loro scopo.
Non possono aderire alla FIAB
associazioni con finalità elettorali e di lucro.
Articolo 7
Domanda di adesione
Per aderire, in prima istanza, le
associazioni devono presentare domanda scritta,
dichiarando di condividere le finalità della FIAB e di
volervi aderire osservando il presente statuto.
Alla domanda occorre allegare:
a) il proprio statuto o altro atto attestante l'esistenza
dell'associazione;
b) documentazione relativa all'attività svolta, sempre
che l'adesione non avvenga contestualmente alla
fondazione;
c) dichiarazione che, successivamente all'accoglimento
della domanda, salvo intenzione di recedere,
l'associazione si impegna a versare annualmente la quota
di adesione.
Il Consiglio Nazionale esamina la documentazione
presentata ed il sussistere dei requisiti richiesti e, di
conseguenza, decide in merito allaccoglimento della
domanda.
L'eventuale rifiuto di adesione deve essere
esplicitamente motivato e reso pubblico. Contro questa
decisione si può presentare ricorso all'Assemblea
Ordinaria che decide definitivamente.
L'adesione, a seguito di ammissione, si perfeziona con il
versamento della quota di adesione.
Articolo 8
Diritti e doveri delle associazioni aderenti
Tutti le associazioni aderenti hanno
gli stessi diritti, possono partecipare alle iniziative
promosse dalla FIAB ed intervenire alle assemblee
ordinarie e straordinarie.
Hanno diritto di voto per l'approvazione e le
modificazioni dello statuto, dei regolamenti e delle
delibere assembleari e per la nomina degli organi
direttivi dell'associazione.
Le associazioni aderenti hanno l'obbligo di rispettare le
norme del presente statuto e dei regolamenti sociali e di
pagare annualmente la quota di adesione.
L'associazione aderente deve ammettere alle proprie
iniziative i soci delle altre associazioni aderenti alla
FIAB.
Le associazioni aderenti ed i loro soci che desiderano
svolgere attività di volontariato per la FIAB devono
eseguire gli incarichi ricevuti e i lavori
preventivamente concordati adeguandosi ai regolamenti
interni della FIAB.
Le prestazioni fornite alla FIAB dalle associazioni
aderenti e dai loro soci sono normalmente a titolo
gratuito, salvo che non risulti loro affidato un incarico
professionale o altro incarico retribuito per delibera
del Consiglio Nazionale.
Articolo 9
Recesso ed esclusione dell'associazione aderente
Si esclude la temporaneità della
partecipazione alla vita associativa.
La qualità di associazione aderente cessa per:
a) scioglimento dell'associazione;
b) mancato pagamento della quota di adesione annua entro
i termini previsti dal regolamento di cui al punto h)
dell'articolo 12, nel qual caso la volontà di recedere
si considera tacitamente manifestata;
c) esclusione per gravi motivi da disporre a cura del
Consiglio Nazionale.
Le associazioni recedute o escluse non hanno diritto al
rimborso della quota di adesione annua.
Le associazioni escluse possono opporsi al provvedimento
del Consiglio Nazionale di fronte al Collegio dei
Probiviri e, in secondo grado, di fronte alla successiva
Assemblea Ordinaria.
Il recesso, comunque manifestato, ha effetto immediato.
Articolo 10
Coordinamenti regionali ed interregionali
Le associazioni aderenti di una stessa
regione o di regioni confinanti possono costituire un
Coordinamento FIAB regionale o interregionale allo scopo
di realizzare e potenziare a livello decentrato le
finalità statutarie.
La formazione del Coordinamento deve essere comunicata al
Consiglio Nazionale.
Il Coordinamento nomina una propria segreteria e decide
proprie regole di funzionamento.
TITOLO IV -
ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE
Articolo 11
Organi della FIAB
Sono organi della FIAB:
a) l'Assemblea Ordinaria e Straordinaria;
b) il Consiglio Nazionale;
c) il Presidente;
d) il Collegio dei Probiviri;
e) il Collegio dei Revisori.
Articolo 12
Funzioni dell'Assemblea
L'assemblea è l'organo sovrano della
FIAB.
L'Assemblea Ordinaria:
a) determina gli indirizzi generali dell'azione della
FIAB per l'anno successivo e approva le iniziative
vincolanti per tutte le associazioni aderenti;
b) approva o censura l'operato del Consiglio Nazionale
uscente;
c) approva il bilancio;
d) elegge i membri scaduti del Consiglio Nazionale, del
Collegio dei Probiviri e del Collegio dei Revisori;
e) elegge il Presidente;
f) delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione
della FIAB;
g) determina le quote di adesione annue per le
associazioni aderenti e, a valere dalla successiva
assemblea, le modalità di calcolo e gli eventuali
criteri di gestione dei voti a disposizione di ogni
associazione; tali voti vengono calcolati in base al
numero dei soci dellassociazione aderente.
h) approva e modifica il regolamento inerente ai diversi
aspetti del funzionamento interno della FIAB, tra i
quali: le modalità di tesseramento dei soci delle
associazioni aderenti, la sede operativa, le adesioni ad
altri organismi.
Su tutto quanto non previsto nell'elencazione che
precede, delibera l'Assemblea Straordinaria.
Articolo 13
Partecipazione e voto in Assemblea
Tutte le associazioni aderenti
partecipano all'Assemblea Ordinaria e Straordinaria, con
uno o più rappresentanti.
E' esclusa la partecipazione al voto per delega.
Articolo 14
Convocazione e forme di pubblicità delle Assemblee
L'Assemblea Ordinaria è convocata dal
Consiglio Nazionale una volta all'anno entro il mese di
aprile.
L'Assemblea Straordinaria è convocata dal Consiglio
Nazionale quando ne ravvisa la necessità oppure quando
ne è fatta richiesta motivata da almeno un quinto delle
associazioni aderenti.
Le Assemblee devono essere convocate con preavviso di
almeno 30 giorni mediante lettera circolare a tutte le
associazioni aderenti.
Articolo 15
Regolarità di costituzione e svolgimento delle Assemblee
Le Assemblee sono validamente
costituite in prima convocazione con la presenza di
almeno la metà più uno delle associazioni aderenti, in
seconda convocazione qualunque sia il numero delle
associazioni aderenti presenti, salvo quanto diversamente
previsto agli articoli 24 e 25.
Tra la prima e la seconda convocazione non deve
intercorrere un intervallo superiore ad un'ora.
L'assemblea, prima di iniziare, nomina un proprio
Presidente, diverso dal Presidente della FIAB, ed un
Segretario.
Articolo 16
Pubblicità delle deliberazioni assembleari, dei bilanci
e dei rendiconti
Le riunioni dell'assemblea vengono
riassunte in un verbale redatto dal Segretario,
sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e raccolte in
un libro verbali dell'Assemblea. A tale verbale si
allegano le deliberazioni, i bilanci ed i rendiconti
approvati dall'assemblea. Esso resta sempre depositato
presso la sede sociale ed ogni associazione aderente può
consultarlo.
Una copia di tale verbale, con i relativi allegati, deve
essere inviato per circolare a tutte le associazioni
aderenti.
Articolo 17
Consiglio Nazionale
Il Consiglio Nazionale è composto da
un numero minimo di tre membri; l'Assemblea Ordinaria
ogni due anni, ne delibera il numero dispari dei
componenti e procede all'elezione.
I membri del Consiglio Nazionale restano in carica due
anni e, in caso di recesso anticipato, vengono sostituiti
da coloro che, nell'ultima assemblea abbiano conseguito
un numero di voti immediatamente inferiore a quello degli
eletti.
Il Presidente convoca il Consiglio Nazionale almeno una
volta ogni tre mesi ed ogniqualvolta ne fa richiesta
almeno un terzo dei suoi componenti. Il Consiglio
Nazionale può deliberare solo se è presente più della
metà dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei
presenti, in caso di parità vale il voto del Presidente.
Il Consiglio Nazionale designa nel suo ambito tutti gli
incarichi ritenuti necessari.
Il Consiglio Nazionale, nei limiti di quanto stabilito
dall'Assemblea, è investito dei più ampi poteri per
decidere sulle iniziative da assumere e sui criteri da
seguire per il conseguimento degli scopi sociali, per
l'attuazione delle delibere programmatiche assembleari e
per la direzione ed amministrazione della FIAB.
Redige i regolamenti per la disciplina dell'attività
della FIAB da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.
Il Consiglio Nazionale presenta una relazione
sull'attività svolta ed il bilancio all'Assemblea
Ordinaria.
Articolo 18
Il Presidente
Il Presidente, che resta in carica per
due anni, ha la rappresentanza legale dell'associazione,
convoca e presiede il Consiglio Nazionale.
Il Presidente, in caso di assenza temporanea può
delegare un qualsiasi membro del Consiglio Nazionale a
svolgere le funzioni di Presidente. In caso di dimissioni
o sopravvenuta impossibilità a svolgere le sue funzioni
il Consiglio Nazionale può eleggere al suo interno un
Presidente pro-tempore che rimane in carica fino alla
successiva Assemblea che preveda all'ordine del giorno
l'elezione del Presidente.
Il Presidente può delegare per mansioni tecniche e
particolari funzioni di rappresentanza altri membri del
Consiglio Nazionale oppure soci delle associazioni
aderenti.
In caso di urgenza il Presidente può compiere ogni atto
necessario per la tutela degli interessi
dell'associazione, con successiva ratifica da parte del
Consiglio Nazionale.
Articolo 19
Il Collegio dei Probiviri
Il Collegio dei Probiviri è composto
da tre membri ed è nominato ogni due anni dall'Assemblea
Ordinaria per tutte le eventuali controversie, inerenti
al rapporto associativo, tra la FIAB e le associazioni
aderenti o tra diversi organi della FIAB. Il presidente
del Collegio dei Probiviri viene nominato al suo interno.
Articolo 20
Il Collegio dei Revisori
Il Collegio dei Revisori è composto da
tre membri ed è nominato ogni due anni dall'Assemblea
Ordinaria.
I revisori dei conti controllano la correttezza della
gestione in relazione alle norme di legge e di Statuto,
predisponendo una relazione annuale in occasione della
approvazione del Bilancio Consuntivo. Il presidente del
Collegio dei Revisori viene nominato al suo interno.
Articolo 21
Gratuità ed elettività delle cariche sociali
Le cariche degli organi
dell'associazione sono elettive e gratuite.
TITOLO V - IL
PATRIMONIO ED ESERCIZIO FINANZIARIO
Articolo 22
Patrimonio della FIAB
La FIAB trae le risorse economiche per
il funzionamento e lo svolgimento della propria attività
da:
- quote di adesione e contributi delle associazioni
aderenti;
- sovvenzioni e contributi di privati, singoli o
istituzioni, nazionali o esteri;
- sovvenzioni e contributi dell'Unione Europea, dello
Stato, di istituzioni o di enti pubblici, nazionali o
esteri;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- entrate derivanti da attività istituzionali o
direttamente connesse;
- donazioni, lasciti e rendite di beni mobili o immobili
pervenuti all'associazione a qualunque titolo.
Articolo 23
Esercizio finanziario e bilancio
L'esercizio finanziario si chiude al
31.12 di ogni anno. Il Consiglio Nazionale redige il
bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione
dell'assemblea annuale ordinaria.
Il bilancio consuntivo deve essere spedito alle
associazioni aderenti unitamente alla convocazione
dell'assemblea ordinaria annuale.
Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i
contributi o i lasciti ricevuti.
E' vietato distribuire anche in modo indiretto, utili e
avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale
durante la vita dell'organizzazione, a meno che la
destinazione o la distribuzione non siano imposte per
legge o siano effettuate a favore di altre Onlus che per
legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima
ed unitaria struttura.
E' obbligatorio impiegare eventuali utili o avanzi di
gestione per la realizzazione delle attività
istituzionali e di quelle a esse direttamente connesse.
TITOLO VI -
REVISIONE DELLO STATUTO E SCIOGLIMENTO
Articolo 24
Revisione dello Statuto
Eventuali modifiche del presente
Statuto dovranno essere deliberate dall'assemblea
straordinaria che, a tal fine, è validamente costituita
con la presenza della metà più una delle associazioni
aderenti in prima convocazione o qualunque sia il numero
delle associazioni presenti in seconda convocazione. Tra
la prima e la seconda convocazione non deve intercorrere
un intervallo superiore ad un'ora.
Le delibere di modifica devono essere approvate da una
maggioranza qualificata, rappresentata dai tre quarti dei
voti delle associazioni aderenti presenti.
Articolo 25
Scioglimento della FIAB
Lo scioglimento della FIAB è
deliberato dall'assemblea straordinaria. In tal caso
devono essere presenti e votare a favore dello
scioglimento almeno tre quarti delle associazioni
aderenti.
In caso di scioglimento dell'associazione, per qualunque
causa, il suo patrimonio verrà obbligatoriamente
devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di
utilità sociale o ai fini di pubblica utilità, sentito
l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma
190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa
destinazione imposta dalla legge.
TITOLO VII -
SIMBOLO E COMUNICAZIONI RIVOLTE AL PUBBLICO
Articolo 26
Simbolo e comunicazioni rivolte al pubblico
Il simbolo della FIAB, che può essere
modificato, deve riportare la dicitura "FEDERAZIONE
ITALIANA AMICI DELLA BICICLETTA ONLUS".
E' obbligatorio l'uso, nella denominazione e in
qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al
pubblico della locuzione "organizzazione non
lucrativa di utilità sociale" o dell'acronimo
"Onlus".
TITOLO VIII -
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 27
Disposizioni finali
Per tutto quanto non contemplato nel
presente Statuto, trovano applicazione le norme stabilite
dal Codice Civile e dalla normativa vigente.
|