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In passato - Principale obiettivo della FIAB è
l'approvazione di una legge nazionale sulle piste
ciclabili, opportunamente finanziata. Nel 1988 si
stampano e si inviano 15.000 cartoline alla Camera, al
Senato e al Presidente della Repubblica; l'anno dopo, nel
1989, altre 12.000 cartoline. In seguito viene approvato
il D.D.L. 1572 divenuto legge n. 208 del 26-6-91
"Interventi per la realizzazione di itinerari
ciclabili e pedonali nelle aree urbane".
I finanziamenti, in alcune Regioni, non bastano a coprire
le richieste delle Amministrazioni Locali (e vengono
comunque distribuiti "a pioggia", con criteri
assai discutibili).
Nel 1995 la Fiab è "costretta" a lanciare una
petizione (consegnata a Roma con una manifestazione), per
chiedere il rifinanziamento della legge... praticamente
dimenticata.
1995 - La FIAB elabora
una proposta
di legge, per chiedere una svolta alla politica in
tema di mobilità ciclistica. Infatti le legislazioni
precedenti (sia nazionali che regionali) hanno un grosso
limite:
1) si limitano a finanziare la realizzazione di piste
ciclabili, mentre una politica in favore della bicicletta
dovrebbe prevedere anche altri interventi (strutturali e
culturali, sia nellambito della mobilità urbana
che del cicloturismo);
2) Non prevedono un finanziamento annuale; con la
proposta di destinare alla ciclabilità un 3% degli
investimenti in opere stradali si chiede perciò di
creare un meccanismo automatico.
1996 - La FIAB invia
migliaia di cartoline al Presidente della Repubblica (la
campagna viene sostenuta anche dalla UISP). La proposta
di legge viene presentata alla Camera dei Deputati il
24.05.96, su iniziativa del deputato Paolo Galletti ed è
sottoscritta da 46 deputati di tutti i gruppi politici.
1997 - La proposta viene
discussa in Commissione Trasporti della Camera dove, ad
un gruppo ristretto di deputati, viene delegata la
stesura finale (anche per recepire ed unificare varie
proposte avanzate). In Aprile questo comitato elabora un primo testo sottoposto
alla discussione. Il Comitato Operativo della FIAB
esprime la propria soddisfazione e qualche riserva in un comunicato.
La FIAB, tramite le sue associazioni locali, si attiva
affinchè i Consigli Comunali, Provinciali e Regionali
approvino degli ordini
del giorno in sostegno della proposta di legge (si
veda il fac- simile). A favore si
sono espressi, ad es., i Consigli comunali di Trento,
Mirano, Ferrara, Triggiano e il Consiglio regionale della
Lombardia.
1998 - Il 19.02.98 la
proposta di legge è stata approvata in sede referente.
Se tutto va bene potremmo vedere presto il testo sulla
Gazzetta Ufficiale.
Il deputato On. Paolo Galletti, primo firmatario della
proposta, ha rilasciato una dichiarazione.
Ecco però che nell'aprile 1998 sorgono alcuni
problemi, che fortunatamente già nella seduta
del 28 vengono superati. Il 15 luglio 1998 la Camera dei
Deputati - e precisamente la IX Commissione Permanente
Trasporti in sede legislativa - approva il testo di
legge.
L'approvazione
definitiva il 7 ottobre 1998 al Senato.
La FIAB propone una "Legge
per l'incentivazione della mobilità ciclistica",
indispensabile ormai per avviare anche in Italia quelle
politiche a favore del mezzo a pedale già attuate con
successo in molti Paesi europei. A tal fine cerca di
sensibilizzare i membri del Governo e del Parlamento
affinchè questa proposta possa essere discussa ed
approvata. La "bozza" che vi presentiamo è
solo la base di partenza. Infatti alcune questioni
"tecniche" (stanziamenti, ripartizione dei
fondi, ecc.) possono certamente essere oggetto di una
più dettagliata articolazione, frutto del lavoro di
approfondimento parlamentare.
Consideriamo tuttavia "punti qualificanti"
della proposta quelli indicati dagli articoli 1 e 5. Il
primo articolo prevede un fondo annuale che sia pari
almeno al 3% di quello stanziato per tutte le opere
stradali. Non si tratta quindi di trovare nuovi fondi, ma
di determinare che il 3% di ciò che si spende per la
mobilità sia destinato a quella cicllistica. L'articolo
5 elenca invece il complesso di provvedimenti necessari
per incentivare l'uso, sia quotidiano che turistico,
della bicicletta.
Legge per
l'incentivazione della mobilità ciclistica
ART. 1
Presso il Ministero del Tesoro è costituito annualmente
un Fondo pari al 3% della somma stanziata per le opere
stradali, per il finanziamento di interventi a favore
della mobilità ciclistica.
ART. 2
Ogni anno, entro il 31 marzo, il Ministero approva la
ripartizione della quota annuale del Fondo di cui
all'art. 1 tra le Regioni italiane.
ART. 3
Ogni anno, entro il 31 ottobre, le Regioni approvano il
piano di riparto annuale del Contributo statale di cui
all'art. 2 secondo i criteri stabiliti dai rispettivi
Consigli Regionali.
ART. 4
Alla realizzazione degli interventi previsti dalla
presente legge concorrono con le Regioni, le
Amministrazioni Statali, l'Ente Nazionale per le strade,
gli Enti di gestione del pubblico trasporto, le
Provincie, le Comunità Montane, i Comuni e loro
consorzi, gli Enti di gestione dei parchi e delle Riserve
naturali.
ART. 5
Gli interventi, finalizzati al conseguimento
dell'obiettivo di cui all'art. 1, per i quali lo
stanziamento deve coprire i costi di realizzazione e di
ordinaria e straordinaria manutenzione, possono essere i
seguenti:
a) realizzazione di piste ciclabili e ciclopedonali; di
ponti e sottopassi ciclabili e ciclopedonali; di
dotazioni infrastrutturali utili alla sicurezza del
traffico ciclistico negli incroci con il traffico
motorizzato;
b) costruzione e dotazione di parcheggi attrezzati,
liberi e custoditi, e di centri di noleggio riservati
alle biciclette;
c) messa in opera di segnaletica luminosa, verticale e
orizzontale specializzata per il traffico ciclistico;
d) predisposizione di strutture mobili e di
infrastrutture atte a realizzare l'intermodalità tra
biciclette e mezzi di trasporto pubblico;
e) redazione di cartografia specializzata; posa in opera
di cartelli segnaletici degli itinerari ciclabili;
attivazione presso gli enti preposti al turismo di
servizi di informazione per cicloturisti;
f) realizzazione di conferenze, attività culturali ed
iniziative educative atte a promuovere la conversione dal
trasporto motorizzato a quello ciclistico;
g) quant'altro possa essere finalizzato allo sviluppo ed
alla sicurezza del traffico ciclistico.
ART. 6
I Presidenti delle Giunte Regionali, al fine di acquisire
gli atti di intesa, i pareri, nulla-osta, le
autorizzazioni e le approvazioni prescritte per i
progetti degli interventi di cui all'art. 5 hanno la
facoltà di convocare un'apposita conferenza dei servizi,
ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n.
241, cui partecipano tutti gli enti tenuti ad esprimersi
sui progetti stessi. Se l'attuazione degli interventi
richiede l'azione integrata e coordinata dell'Ente
Nazionale per le strade, delle provincie, dei Comuni, i
Presidenti delle Giunte Regionali possono promuovere la
conclusione di appositi accordi di programma, ai sensi
dell'art. 27 della legge 8 giugno 1990, n.142.
Testo attualmente in
discussione presso la IX commissione parlamentare della
Camera (Trasporti). Testo proposto in comitato ristretto.
Aprile 97.
Articolo 1
1. La presente legge detta norme finalizzate alla
valorizzazione ed allo sviluppo della mobilità
ciclistica.
Articolo 2
1. Alle Regioni e alle Provincie autonome di Trento e di
Bolzano affidato il compito della redazione di
piani regionali per la mobilità ciclistica e di reti di
percorsi ciclabili integrati; la programmazione degli
enti locali, che tiene conto della pianificazione
regionale, pone come priorità la necessità dei
collegamenti con gli edifici scolastici, le aree verdi,
le aree destinate ai servizi, la rete di trasporto
pubblico e le aree di diporto.
Articolo 3
1. Presso il Ministero del tesoro è costituito un fondo
annuale per il finanziamento degli interventi a favore
della mobilità ciclistica.
Articolo 4
1. Ogni anno, entro il 31 marzo, il Ministero del tesoro
approva la ripartizione della quota annuale del fondo di
cui allarticolo 3 tra le regioni e le provincie
autonome. La ripartizione viene effettuata per il 60 per
cento del fondo su base demografica e per il restante 40
per cento tenendo conto dei criteri seguenti:
a) sulla base dei piani regionali per la mobilità
ciclistica di cui all'articolo 2 approvati;
b) in proporzione ai fondi stanziati autonomamente da
ogni singola regione o provincia autonoma per le
finalità di cui alla presente legge;
c) sulla base di quanto impegnato nell'esercizio
finanziario precedente.
Articolo 5
1. Ogni anno, entro il 31 Ottobre, le Regioni e le
Provincie autonome approvano il piano di riparto annuale
del contributo statale di cui all'articolo 3 secondo i
criteri stabiliti dai rispettivi consigli.
2. Le Regioni e le Provincie autonomie, nel riparto annuo
dei fondi, tengono conto delle proposte presentate dagli
Enti di cui all'articolo 6.
Articolo 6
1 Alla realizzazione degli interventi previsti dalla
presente legge possono concorrere con le Regioni, le
Amministrazioni Statali, l'Ente Nazionale per le Strade,
gli enti di gestione del pubblico trasporto, le
Provincie, le Comunità Montane, i Comuni e i loro
consorzi, gli Enti di gestione dei parchi e delle Riserve
naturali.
Articolo 7
1. Gli interventi, finalizzati al conseguimento
dell'obiettivo di cui all'articolo 1, possono essere i
seguenti:
a) realizzazione di piste ciclabili e ciclopedonali; di
ponti e sottopassi ciclabili; di dotazioni
infrastrutturali utili alla sicurezza del traffico
ciclistico negli incroci con il traffico motorizzato;
b) costruzione e dotazione di parcheggi attrezzati,
liberi e custoditi, e di centri di noleggio riservati
alle biciclette;
c) messa in opera di segnaletica luminosa, verticale e
orizzontale specializza ta per il traffico ciclistico;
d) predisposizione di strutture mobili e di
infrastrutture atte a realizzare l'intermodalità tra
biciclette e mezzi di trasporto pubblico;
e) redazione cartografica specializzata; posa in opera di
cartelli segnaletici degli itinerari ciclabili;
attivazione presso gli enti preposti al turismo di
servizi di informazione per cicloturisti;
f) realizzazione di conferenze, attività culturali ed
iniziative educative atte a promuovere la conversione del
trasporto motorizzato a quello ciclistico;
g) progettazione e realizzazione di itinerari ciclabili
turistici e delle infrastrutture ad essi connesse; a tal
fine i progetti possono essere inseriti nei programmi
elaborati ai sensi dei regolamenti CEE n.2080/93, n.
2081/93, n. 2082/93, n. 2083/93, n.2084/93, n. 2085/93,
al fine di accedere al cofinanziamento dei fondi
struttura li stanziati dall'Unione Europea;
h) realizzazione di intese con l'ente Ferrovie dello
Stato al fine di promuovere l'intermodalità tra la
bicicletta e il treno, in particolare con la dislocazione
di parcheggi per biciclette nelle aree di pertinenza
delle stazioni ferroviarie e la promozione del trasporto
della bicicletta al seguito;
i) quant'altro possa essere finalizzato allo sviluppo ed
alla sicurezza del traffico ciclistico.
Articolo 8
1. L'area di sedime delle ferrovie dismesse o in disuso
viene utilizzata prioritariamente per la realizzazione di
piste ciclabili. Alle regioni è demandato il compito di
individuare i tracciati ferroviari utilizzabili a tal
fine e di programmare la realizzazione di itinerari
ciclabili ad uso turistico seguendo i tracciati medesimi.
2. Gli argini dei fiumi e dei torrenti possono essere
utilizzati per la realizzazione di piste ciclabili,
purchè prive di impatto ambientale.
Articolo 9
1. I presidenti delle giunte regionali al fine di
acquisire gli atti di intesa, i pareri, i nulla-osta, le
autorizzazioni e le approvazioni prescritte per i
progetti degli interventi di cui all'articolo 7 hanno
facoltà di convocare un'apposita conferenza dei servizi,
ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990,
n.241, cui partecipano tutti gli enti tenuti ad
esprimersi sui progetti stessi.
2. Se l'attuazione degli interventi richiede l'azione
integrata e coordinata dell'Ente Nazionale per le strade,
delle provincie, dei Comuni e delle Ferrovie dello Stato
S.P.A., i Presidenti delle Giunte Regionali possono
promuovere la conclusione di appositi accordi di
programma, ai sensi dell'articolo 27 della legge 8 giugno
1990, n.142.
Articolo 10
1. All'articolo 13 del decreto legislativo 30 aprile
1992, n.285, modificato e integrato dal decreto
legislativo 10 settembre 1993, n.360, è aggiunto il
seguente comma : "4-bis. Le strade di nuova
costruzione classificate ai sensi delle lettere c),d),e)
ed f) del comma 2 dellarticolo 2, devono avere, per
l'intero sviluppo, una pista ciclabile adiacente, salvo
comprovati problemi di sicurezza"
2. All'articolo 14 del decreto legislativo 30 aprile
1992, n.285, modificato e integrato dal decreto
legislativo 10 settembre 1993, n.360, è aggiunto il
seguente comma: "2-bis. Gli enti proprietari delle
strade provvedono altresì, in caso di manutenzione
straordinaria della sede stradale, a realizzare percorsi
ciclabili adiacenti, salvo comprovati problemi di
sicurezza"
Articolo 11
1. Il Ministro della pubblica istruzione provvede, con
proprio decreto, da emanarsi entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, ad inserire nei
programmi scolastici delle scuole medie inferiori,
l'insegnamento dell'educazione stradale con particolare
riferimento all'uso della bicicletta.
Articolo 12
1. Per il finanziamento del fondo di cui all'articolo 3,
con la dotazione di lire 100 miliardi per l'anno 1997,
100 miliardi per l'anno 1998 e 100 miliardi per l'anno
1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di
previsione della spesa del Ministero del tesoro per
l'anno 1999, all'uopo utilizzando parzialmente
l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti.
2. Per gli anni successivi si provvede ai sensi
dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5
agosto 1978, n.468, come modificato dalla legge 23 agosto
1988, n.362.
Articolo 13
1. La tassa automobilistica regionale sui ciclomotori e
sui motocicli aventi propulsore a due tempi con
cilindrata inferiore a 125 cm3, di cui all'allegato 1 del
Decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953,
n.39, e successive modificazioni, è aumentata di lire
10.000.
2. Il maggior gettito dovuto all'applicazione del comma 1
è interamente destinato alle finalità di cui alla
presente legge.
Articolo 14
1. L'aliquota IVA per l'acquisto di biciclette e di parti
componenti delle biciclette stesse è fissata al 9%.
2. Nella tabella A, parte terza, allegata al Decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre1972 n.633, viene
inserita la dizione: biciclette e parti delle
biciclette stesse.
3. All'onere per l'eventuale minore gettito fiscale
derivante dall'attuazione del comma 1, si fa fronte
mediante l'aumento di lire 2 al litro del prezzo della
benzina. Qualora il predetto gettito fiscale non
risultasse diminuito o gli introiti derivanti
dall'aumento della benzina risultassero maggiori del
mancato incasso realizzatosi, le risorse in esubero sono
destinate al fondo di cui all'articolo 3.
In sede di comitato
ristretto della IX Commissione permanente della Camera
dei Deputati (Trasporti), il Relatore Paolo Galletti ha
proposto un nuovo testo della PdL "Norme per il
finanziamento della mobilità ciclistica".
Il Comitato Operativo della FIAB, innanzitutto ha
espresso il proprio apprezzamento per la sollecitudine
con la quale sta andando avanti l'esame di questa
proposta e per il principio fondamentale che ne sta alla
base, vale a dire la costituzione di un fondo annuale
permanente. Finora, anche a livello regionale, erano
stati previsti esclusivamente interventi una tantum.
Dunque, si tratta di una norma fortemente innovativa che
rende possibile un regolare flusso di risorse, su cui
poter contare nel tempo, destinate a finanziare la
mobilità ciclistica. Inoltre ha valutato molto
positivamente gli inserimenti previsti dagli articoli 2
(piani regionali), 8 (sedimi ferroviari e argini dei
corsi d'acqua), 10 (nuove strade e opere di manutenzione
straordinaria delle strade esistenti) e 11 (educazione
alla mobilità compatibile). Il C.O. FIAB ha quindi preso
atto della necessità tecnica di sostituire, alla
percentuale del 3% degli stanziamenti per le opere
stradali, un valore in cifra per il finanziamento del
fondo annuale.
Qualche perplessità si riferisce proprio alla cifra
proposta (100 miliardi di lire all'anno). Con riferimento
al passato, questo ammontare costituisce sicuramente un
deciso passo in avanti (il quadruplo rispetto alla legge
208/91).Tuttavia la dimensione del fabbisogno arretrato e
di recente formazione è tale da rendere largamente
insufficiente la cifra proposta. Tanto più se si
considera che questo stanziamento difficilmente potrà
essere messo al riparo delle prevedibili tosature in
occasione di finanziarie, manovre e manovrine. Abbiamo
dunque chiesto di valutare l'opportunità, e la
possibilità di aumentare questa cifra a 200/250 miliardi
al fine, in primo luogo, di poter prendere effettivamente
in considerazione l'insieme dei progetti già predisposti
dagli enti locali e depositati presso le regioni, oltre
che le nuove iniziative. E in secondo luogo, per dare un
contributo davvero significativo al miglioramento del
traffico e dell'ambiente nelle aree urbane e
metropolitane con la conseguente minore necessità di
destinare risorse ad altri comparti del settore
trasporti.
relativo alla Proposta di Legge per
favorire la Mobilità ciclistica (fac - simile)
PREMESSO
che per migliorare il traffico e le condizioni di vita
delle città, gravemente compromesse dall'eccesso di
motorizzazione privata, occorre favorire una diversa
ripartizione modale degli spostamenti quotidiani,
riducendo la quota assegnata alle auto ed aumentando
quelle relative ai mezzi pubblici di trasporto ed alle
due ruote;
che per favorire l'aumento della mobilità ciclistica
occorre definire un ammontare adeguato di mezzi
finanziari da investire nelle indispensabili dotazioni
infrastrutturali e strutture di servizio;
VISTA
la proposta di legge 1216 presentata alla Camera dei
Deputati con il titolo "Norme per il finanziamento
di interventi a favore della mobilità ciclistica"
sottoscritta da quarantasei parlamentari dei diversi
gruppi politici;
CONSIDERATO
che un fondo annuale di risorse nazionali da destinare
alle strade per le bici, nel nostro sistema di finanza
derivata, è indispensabile per mobilitare anche le
risorse autonomamente finalizzate allo stesso scopo da
parte di Regioni, Province, Comuni ed altri enti locali;
che un impegno prolungato nel tempo, un flusso costante
ed adeguato di risorse e uno sforzo di cooperazione tra i
vari livelli di governo nel settore della mobilità
ciclistica, sono le premesse indispensabili per
contribuire a migliorare traffico e qualità degli
ambienti urbani;
IMPEGNA LA GIUNTA
ad intervenire presso il Governo ed il Parlamento per
chiedere la rapida approvazione della proposta di legge
"Norme per il finanziamento di interventi a favore
della mobilità ciclistica"
DICHIARAZIONE DELL' ON. PAOLO GALLETTI
La Commissione trasporti della
Camera ha approvato oggi, in sede referente, il testo
unificato delle proposte di legge Galletti e Gambato in
materia di mobilità ciclistica.
"Il testo approvato oggi dalla Commissione - ha
dichiarato il Verde Paolo Galletti, primo
firmatario e relatore del provvedimento - è il frutto di
unelaborazione che ha tenuto conto
dellesperienza e della competenza di chi si occupa
da anni di mobilità alternativa, in particolare della
Federazione Italiana Amici della Bicicletta che ha curato
la prima stesura della proposta.
Uno dei punti qualificanti consiste nella diversa
impostazione culturale che lo caratterizza:
lelemento centrale è infatti il concetto di
"mobilità", da attuarsi attraverso la
redazione di piani regionali, e non loccasionale
realizzazione di piste ciclabili, spesso prive di un
progetto organico. Viene inoltre introdotto il concetto
di "cicloturismo", molto diffuso in Europa, ma
che in Italia stenta a decollare. Si potranno realizzare
piste ciclabili ad uso turistico al posto delle ferrovie
dismesse e lungo gli argini dei fiumi. Il ricorso ad
accordi di programma e alle conferenze di servizi
renderanno le procedure più snelle e praticabili. Per il
momento la legge prevede lo stanziamento di 100 miliardi
a cui le Regioni e i comuni potranno accedere attraverso
laccensione di mutui e per il futuro si punta ad
unerogazione "costante", che consenta di
superare lattuale occasionalità che caratterizza
la realizzazione di infrastrutture considerate,
ingiustamente, di scarsa importanza.
Appena avremo il parere delle commissioni competenti
chiederemo la sede legislativa, in modo da riuscire a
trasmettere il provvedimento al Senato entro il 22 marzo,
data scelta dallAssociazione Italiana Città
Ciclabili come "giornata della mobilità
ciclistica".
Questa legge - ha concluso il deputato Verde - aiuterà
la cultura della bici, presente in altri paesi europei,
ad affermarsi anche nel nostro paese e a superare gli
attuali pregiudizi che la connotano come
"folcloristica" e legata a momenti sporadici ed
occasionali, mentre è uninsostituibile forma di
mobilità alternativa, non inquinante e che consente di
ridurre tempi di spostamento e consumi energetici".
19 febbraio 1998
LE COSE NON VANNO BENE .....
(dalla
newsletter FIAB "Amici della Bicicletta" n.
1-2/98)
La Commissione Trasporti della
Camera dei Deputati ha approvato il 19 febbraio 1998, in
sede referente, la proposta di legge Norme per il
finanziamento della mobilità ciclistica, la cui
originaria stesura è dovuta all'iniziativa della FIAB.
Lo stanziamento previsto è modesto, di fatto simbolico:
solo 11 "miliardini" di lire all'anno per tutta
Italia. La responsabilità di questo simbolismo è dei
vari Ministeri (Lavori Pubblici, Trasporti, Ambiente) che
non trovano le risorse necessarie per finanziare una
legge che si propone di migliorare la mobilità nelle
nostre città.
Ad aggravare la situazione è intervenuta anche la presa
di posizione dei Deputati di Forza Italia, Lega Nord e AN
presenti nella Commissione Trasporti i quali - dopo che
tutte le altre Commissioni della Camera, come previsto
dalle procedure parlamentari, avevano espresso parere
favorevole - hanno negato l'autorizzazione ad approvare
la proposta direttamente in Commissione in sede
legislativa. Adesso occorre andare in aula. Buona notte.
Con tutte le cose che deve fare la Camera, è probabile
che della nostra legge se ne riparlerà tra qualche anno.
A meno che ci si dia da fare come FIAB per battere questo
perdurante provincialismo di alcuni settori del Governo e
dell'opposizione in materia di mobilità ciclistica. Il
Presidente del Consiglio Prodi, nell'auguraci Buon
Natale, aveva promesso che di questa proposta di legge se
ne sarebbe occupato personalmente (affermazione scritta
di suo pugno).
Prof. Prodi, è giunto il momento che Lei davvero si
impegni personalmente per far rivedere le posizioni dei
suoi Ministri e per aiutarci così ad entrare in Europa
anche con le nostre città migliorate sotto il profilo
del traffico e dell'ambiente.
MA POI SI
RIPRENDE IL CAMMINO ....
(dalla
newsletter FIAB "Amici della Bicicletta" n.
3-4/98)
(...) quindi
sull'approvazione in sede legislativa a lungo è mancato
il consenso di Forza Italia, che pure è d'accordo sul
merito della proposta, a motivo dei soliti giochi
politico-parlamentari tra minoranza e maggioranza. Adesso
- seduta di Commissione del 28 aprile 1998 - questo
consenso è arrivato e così si spera che prima
dell'estate la proposta possa essere approvata dalla
Camera.
Poi la proposta dovrà passare al Senato per
l'approvazione definitiva. Intanto la FIAB ha chiesto
l'intervento del Presidente del Consiglio Romano Prodi
perchè convinca i vari Ministeri competenti ad aumentare
la dotazione finanziaria - per ora davvero modesta - di
questa legge destinata a finanziare i Comuni, le
Provincie e gli altri enti locali che intendono
intervenire e investire nel settore delle strade per
bici.
IL SENATO HA DETTO SI. INIZIA UNA NUOVA ERA PER LA MOBILITA'
SOSTENIBILE
(Comunicato Stampa
della FIAB)
Il Senato ha approvato lo scorso
7 ottobre in via definitiva la legge "Norme per il
finanziamento della mobilità ciclistica" che
consente ora anche all'Italia di poter disciplinare e
incentivare l'uso urbano e turistico della bicicletta,
mezzo di trasporto eco-sostenibile.
La Federazione Italiana Amici
della Bicicletta onlus, che ha curato l'elaborazione
iniziale del testo di legge, esprime la propria massima
soddisfazione e ringrazia i deputati della IX Commissione
Trasporti della Camera e i senatori dell'IIX Commissione
Lavori Pubblici, in particolare i deputati Galletti,
Stajano e Biricotti e i senatori Sarto e Petruccioli per
il lavoro svolto
La legge prevede finanziamenti a
favore degli Enti locali, sulla base di un piano di
riparto predisposto dalle Regioni e in proporzione ai
fondi propri messi in campo (premiando quindi chi investe
proprie risorse) per la realizzazione di interventi a
favore del traffico ciclistico nelle aree urbane e negli
ambienti naturali: un traffico pulito, silenzioso e non
ingombrante che contribuisce a ridurre la dipendenza
dall'uso di combustibili fossili (un grande risparmio
economico) e a combattere l'effetto serra.
Quali gli interventi previsti?
Non solo piste e percorsi ciclabili, attraversamenti agli
incroci, segnaletica stradale e cartografia
specializzata, educazione nelle scuole in materia di
mobilità sostenibile, parcheggi e noleggio bicicletta,
ma anche interventi di riqualificazione ambientale
attraverso il recupero di vecchie strade forestali,
argini di fiumi, vecchi tracciati ferroviari che potranno
così diventare itinerari ciclabili turistici.
Anche se il finanziamento non è
consistente (120 miliardi per l'accensione di mutui per
investimenti mentre la richiesta iniziale della Fiab era
di destinare annualmente il 3% dei fondi per le opere
stradali al trasporto in bicicletta), è previsto il
ricorso ai finanziamenti comunitari e l'utilizzo dei
proventi delle multe: proprio su proposta della FIAB, il
20% degli incassi delle contravvenzioni dovranno essere
utilizzati per lo sviluppo e la sicurezza del traffico
ciclistico.
Ora la legge c'è e si può fare
un passo avanti verso l'Europa dove la bicicletta è un
"normale" mezzo di trasporto urbano e
turistico: spetta adesso a Regioni, Province, Comuni,
Comunità Montane, Enti Parco e alle Associazioni
(ciclisti, cicloambientalisti) fare ognuno la propria
parte sia per la sua completa applicazione che per
chiedere al Governo una maggiore disponibilità.
Articolo 1
1. La presente legge detta norme finalizzate alla
valorizzazione ed allo sviluppo della mobilità
ciclistica.
Articolo 2
1. Alle regioni è affidato il compito di redigere i
piani regionali di riparto dei finanziamenti per la
mobilità ciclistica e per la realizzazione di reti di
percorsi ciclabili integrati. Entro sei mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, le regioni
provvedono a redigere il piano sulla base dei progetti
presentati dai comuni, limitatamente alla viabilità
comunale, e dalle provincie, con riguardo alla viabilità
provinciale e al collegamento fra centri appartenenti a
diversi comuni. I progetti sono predisposti nel quadro
dei programmi pluriennali elaborati dai predetti enti,
che pongono come priorità i collegamenti con gli edifici
scolastici, con le aree verdi, con le aree destinate ai
servizi, con le strutture socio-sanitarie, con la rete di
trasporto pubblico, con gli uffici pubblici e con le aree
di diporto e turistiche.
2. Le regioni approvano i piani di cui al comma 1,
contestualmente disponendo in merito alla ripartizione
tra gli enti locali delle risorse del fondo di cui
allarticolo 3.
Articolo 3
Presso il Ministero dei trasporti e della navigazione è
costituito un fondo per il finanziamento degli interventi
a favore della mobilità ciclistica.
Articolo 4
1. Ogni anno, entro il 31 marzo, il Ministero dei
trasporti e della navigazione, di concerto con il
Ministero dei lavori pubblici, acquisito preventivamente
il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le provincie autonome di Trento e
Bolzano, sentito il Dipartimento per le aree urbane,
approva la ripartizione della quota annuale del fondo di
cui allarticolo 3 tra le regioni.
La ripartizione è effettuata:
a) sulla base dei piani regionali di riparto per la
mobilità ciclistica di cui all'articolo 2 approvati;
b) in proporzione ai fondi stanziati autonomamente da
ogni singola regione per le finalità di cui alla
presente legge;
c) sulla base di quanto impegnato nell'esercizio
finanziario precedente.
2. Il Ministero dei lavori pubblici ed il Dipartimento
per le aree urbane concorrono con proprie risorse al
finanziamento del fondo di cui allarticolo 3.
Articolo 5
1. Gli enti locali e le loro associazioni realizzano gli
interventi previsti dalla presente legge direttamente o
in concorso con altri soggetti pubblici o privati.
Articolo 6
1. Gli interventi, finalizzati al conseguimento
dell'obiettivo di cui all'articolo 1, possono essere i
seguenti:
a) realizzazione di reti di piste ciclabili e
ciclopedonali; di ponti e sottopassi ciclabili; di
dotazioni infrastrutturali utili alla sicurezza del
traffico ciclistico negli incroci con il traffico
motorizzato;
b) costruzione e dotazione di parcheggi attrezzati,
liberi e custoditi, e di centri di noleggio riservati
alle biciclette;
c) messa in opera di segnaletica luminosa, verticale e
orizzontale, specializza ta per il traffico ciclistico;
d) predisposizione di strutture mobili e di
infrastrutture atte a realizzare l'intermodalità tra
biciclette e mezzi di trasporto pubblico;
e) redazione cartografica specializzata; posa in opera di
cartelli segnaletici degli itinerari ciclabili;
attivazione presso gli enti preposti al turismo di
servizi di informazione per cicloturisti;
f) realizzazione di conferenze, attività culturali ed
iniziative educative atte a promuovere la conversione del
trasporto motorizzato a quello ciclistico;
g) progettazione e realizzazione di itinerari ciclabili
turistici e delle infrastrutture ad essi connesse; a tal
fine i progetti possono essere inseriti nei programmi
elaborati ai sensi dei regolamenti CEE n.2080/93, n.
2081/93, n. 2082/93, n. 2083/93, n.2084/93, n. 2085/93,
al fine di accedere al cofinanziamento dei fondi
strutturali stanziati dall'Unione Europea;
h) realizzazione di intese con le Ferrovie dello Stato
SpA al fine di promuovere l'intermodalità tra la
bicicletta e il treno, in particolare con la dislocazione
di parcheggi per biciclette nelle aree di pertinenza
delle stazioni ferroviarie e la promozione del trasporto
della bicicletta al seguito;
i) realizzazione di intese con le aziende di trasporto
pubblico o in concessione per lintegrazione fra
detto trasporto e luso della bicicletta, nonchè
predisposizione di strutture per il trasporto delle
biciclette sui mezzi pubblici;
l) ogni ulteriore intervento finalizzato allo sviluppo ed
alla sicurezza del traffico ciclistico.
Articolo 7
Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, con decreto del Ministro dei lavori
pubblici, di concerto con il Ministro dei trasporti e
della navigazione, è emanato un regolamento con il quale
sono definite le caratteristiche tecniche delle piste
ciclabili.
Articolo 8
1. L'area di sedime delle ferrovie dismesse o in disuso
è utilizzata prioritariamente per la realizzazione di
piste ciclabili. Alle regioni è demandato il compito di
individuare i tracciati ferroviari utilizzabili a tal
fine e di programmare la realizzazione di itinerari
ciclabili ad uso turistico seguendo i tracciati medesimi.
2. Gli argini dei fiumi e dei torrenti possono essere
utilizzati, fatto salvo il rispetto della normativa
vigente, per la realizzazione di piste ciclabili.
Articolo 9
1. Lapprovazione da parte dei consigli comunali dei
progetti di cui allarticolo 2 costituisce, ai sensi
dellarticolo 1 della legge 3 gennaio 1978 n. 1, e
successive modificazioni, variante agli strumenti
urbanistici vigenti e la procedura si completa in sede
comunale.
2. Al fine di acquisire gli atti di intesa, i pareri, i
nulla-osta, le autorizzazioni e le approvazioni
prescritte per i progetti degli interventi di cui
all'articolo 6, può essere convocata un'apposita
conferenza dei servizi, ai sensi dell'articolo 14 della
legge 7 agosto 1990, n.241, cui partecipano tutti gli
enti tenuti ad esprimersi sui progetti stessi.
3. Ove l'attuazione degli interventi richieda l'azione
integrata e coordinata dell'Ente Nazionale per le strade,
delle provincie, dei comuni e delle Ferrovie dello Stato
SpA., può essere promossa la conclusione di appositi
accordi di programma, ai sensi dell'articolo 27 della
legge 8 giugno 1990, n.142.
Articolo 10
1. Dopo il comma 4 dellarticolo 13 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n.285, come modificato
dallarticolo 9 del decreto legislativo 10 settembre
1993, n.360, è inserito il seguente:
"4-bis. Le strade di nuova costruzione classificate
ai sensi delle lettere C, D, E ed F del comma 2
dellarticolo 2, devono avere, per l'intero
sviluppo, una pista ciclabile adiacente purchè
realizzata in conformità ai programmi pluriennali degli
enti locali, salvo comprovati problemi di
sicurezza".
2. Dopo il comma 2 dell'articolo 14 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n.285, come modificato dal
decreto legislativo 10 settembre 1993, n.360, è inserito
il seguente:
"2-bis. Gli enti proprietari delle strade provvedono
altresì, in caso di manutenzione straordinaria della
sede stradale, a realizzare percorsi ciclabili adiacenti
purchè realizzati in conformità ai programmi
pluriennali degli enti locali, salvo comprovati problemi
di sicurezza".
3. Il primo periodo del comma 4 dellarticolo 208
del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, è
sostituito dal seguente: "I proventi spettanti agli
altri enti indicati nel comma 1 sono devoluti alle
finalità di cui al comma 2, nonchè al miglioramento
della circolazione sulle strade, al potenziamento e al
miglioramento della segnaletica stradale e alla redazione
dei piani di cui allarticolo 36, alla fornitura dei
mezzi tecnici necessari per i servizi di polizia stradale
di loro competenza e, in misura non inferiore al 20 per
cento dei proventi stessi, alla realizzazione di
interventi a favore della mobilità ciclistica".
4. Il comma 1 dellarticolo 230 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n.285, è sostituito dal
seguente:
"1. Allo scopo di promuovere la formazione dei
giovani in materia di comportamento stradale e di
sicurezza del traffico e della circolazione, nonché per
promuovere ed incentivare l'uso della bicicletta come mezzo di trasporto, i
Ministri dei lavori pubblici e della pubblica istruzione,
d'intesa con i Ministri dell'interno, dei trasporti e
della navigazione e dell'ambiente, avvalendosi
dell'Automobile Club d'Italia, delle associazioni
ambientaliste riconosciute dal Ministero dell'ambiente ai
sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n.349,
di società sportive ciclistiche nonché di enti e
associazioni di comprovata
esperienza nel settore della prevenzione e della
sicurezza stradale e della promozione ciclistica
individuati con decreto del Ministro dei lavori pubblici,
predispongono appositi programmi, corredati dal relativo
piano finanziario, da svolgere come attività
obbligatoria nelle scuole di ogni ordine e grado, ivi
compresi gli istituti di istruzione artistica e le scuole
materne, che concernano la conoscenza dei principi della
sicurezza stradale, nonché delle strade, della relativa
segnaletica, delle norme
generali per la condotta dei veicoli, con particolare
riferimento all'uso della bicicletta, e delle regole di
comportamento degli utenti".
5. I programmi di cui all'articolo 230, comma 1, del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come
sostituito dal comma 4 del presente articolo, sono
adottati entro un anno dalla data di entrata in vigore
della presente legge.
Articolo 11
1. Per il finanziamento degli interventi previsti dai
piani cui all'articolo 2 sono autorizzati limiti di
impegno quindicennali di lire 5 miliardi per l'anno 1998
e di lire 6 miliardi per l'anno 1999, quale concorso
dello Stato agli oneri derivanti dalla con trazione di
mutui o di altre operazioni finanziarie che le regioni
sono autorizzate ad effettuare nei limiti della quota a
ciascuna assegnata.
2. I limiti di impegno di cui al comma 1 costituiscono la
dotazione dei fondo di cui all'articolo 3.
3. All'onere derivante dall'attuazione del presente
articolo, pari a lire 5 miliardi per il 1998 e a lire 11
miliardi a decorrere dai 1999, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito
dell'unità previsionale di base di conto capitale
«Fondo speciale» dello stato di previsione del
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica per l'anno finanziario 1998, a tal fine
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero dei trasporti e della navigazione.
4. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Il testo di legge (e le sue versioni precedenti
all'approvazione) si può trovare anche sul sito del
Parlamento.
Progetto
di legge Camera 525
Disegno
di legge Senato 3445
Solo due mesi dopo
l'approvazione della legge il Parlamento decide, con un
colpo di spugna a dir poco "vergognoso", di
rendere inefficace la legge.
Il 16.12.98 la Commissione Bilancio del Senato abroga il
comma 3 dellart. 10 della legge (ove prevede
lobbligo da parte degli Enti locali di destinare
agli interventi a favore dello sviluppo e della sicurezza
del traffico ciclistico una quota non inferiore al 20%
dei proventi delle contravvenzioni al codice della strada).
Il testo della lettera inviata dalla FIAB nei giorni precedenti (nelle pagine dei
Comunicati Stampa).
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