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Una proposta di legge
a favore della mobilità ciclistica

Storia ed iniziative

La proposta di legge della FIAB

Primo testo elaborato alla Camera

Commento della Fiab

Proposta di delibera per Comuni, Provincie e Regioni

Approvazione Comm. Trasporti alla Camera:
dichiarazione dell'On. Galletti

Aprile '98: la legge rischia grosso

Luglio '98: approvazione in sede legislativa alla Camera

Ottobre '98: approvazione definitiva al Senato

Testo definitivo

Abrogazione del comma 3 dell'art. 10

 

Storia ed iniziative

In passato - Principale obiettivo della FIAB è l'approvazione di una legge nazionale sulle piste ciclabili, opportunamente finanziata. Nel 1988 si stampano e si inviano 15.000 cartoline alla Camera, al Senato e al Presidente della Repubblica; l'anno dopo, nel 1989, altre 12.000 cartoline. In seguito viene approvato il D.D.L. 1572 divenuto legge n. 208 del 26-6-91 "Interventi per la realizzazione di itinerari ciclabili e pedonali nelle aree urbane".
I finanziamenti, in alcune Regioni, non bastano a coprire le richieste delle Amministrazioni Locali (e vengono comunque distribuiti "a pioggia", con criteri assai discutibili).
Nel 1995 la Fiab è "costretta" a lanciare una petizione (consegnata a Roma con una manifestazione), per chiedere il rifinanziamento della legge... praticamente dimenticata.

1995 - La FIAB elabora una proposta di legge, per chiedere una svolta alla politica in tema di mobilità ciclistica. Infatti le legislazioni precedenti (sia nazionali che regionali) hanno un grosso limite:
1) si limitano a finanziare la realizzazione di piste ciclabili, mentre una politica in favore della bicicletta dovrebbe prevedere anche altri interventi (strutturali e culturali, sia nell’ambito della mobilità urbana che del cicloturismo);
2) Non prevedono un finanziamento annuale; con la proposta di destinare alla ciclabilità un 3% degli investimenti in opere stradali si chiede perciò di creare un meccanismo automatico.

1996 - La FIAB invia migliaia di cartoline al Presidente della Repubblica (la campagna viene sostenuta anche dalla UISP). La proposta di legge viene presentata alla Camera dei Deputati il 24.05.96, su iniziativa del deputato Paolo Galletti ed è sottoscritta da 46 deputati di tutti i gruppi politici.

1997 - La proposta viene discussa in Commissione Trasporti della Camera dove, ad un gruppo ristretto di deputati, viene delegata la stesura finale (anche per recepire ed unificare varie proposte avanzate). In Aprile questo comitato elabora un primo testo sottoposto alla discussione. Il Comitato Operativo della FIAB esprime la propria soddisfazione e qualche riserva in un comunicato.
La FIAB, tramite le sue associazioni locali, si attiva affinchè i Consigli Comunali, Provinciali e Regionali approvino degli ordini del giorno in sostegno della proposta di legge (si veda il fac- simile). A favore si sono espressi, ad es., i Consigli comunali di Trento, Mirano, Ferrara, Triggiano e il Consiglio regionale della Lombardia.

1998 - Il 19.02.98 la proposta di legge è stata approvata in sede referente. Se tutto va bene potremmo vedere presto il testo sulla Gazzetta Ufficiale.
Il deputato On. Paolo Galletti, primo firmatario della proposta, ha rilasciato una dichiarazione.
Ecco però che nell'aprile 1998 sorgono alcuni problemi, che fortunatamente già nella seduta del 28 vengono superati. Il 15 luglio 1998 la Camera dei Deputati - e precisamente la IX Commissione Permanente Trasporti in sede legislativa - approva il testo di legge.
L'approvazione definitiva il 7 ottobre 1998 al Senato.

La proposta di legge della FIAB

La FIAB propone una "Legge per l'incentivazione della mobilità ciclistica", indispensabile ormai per avviare anche in Italia quelle politiche a favore del mezzo a pedale già attuate con successo in molti Paesi europei. A tal fine cerca di sensibilizzare i membri del Governo e del Parlamento affinchè questa proposta possa essere discussa ed approvata. La "bozza" che vi presentiamo è solo la base di partenza. Infatti alcune questioni "tecniche" (stanziamenti, ripartizione dei fondi, ecc.) possono certamente essere oggetto di una più dettagliata articolazione, frutto del lavoro di approfondimento parlamentare.
Consideriamo tuttavia "punti qualificanti" della proposta quelli indicati dagli articoli 1 e 5. Il primo articolo prevede un fondo annuale che sia pari almeno al 3% di quello stanziato per tutte le opere stradali. Non si tratta quindi di trovare nuovi fondi, ma di determinare che il 3% di ciò che si spende per la mobilità sia destinato a quella cicllistica. L'articolo 5 elenca invece il complesso di provvedimenti necessari per incentivare l'uso, sia quotidiano che turistico, della bicicletta.

Legge per l'incentivazione della mobilità ciclistica

ART. 1
Presso il Ministero del Tesoro è costituito annualmente un Fondo pari al 3% della somma stanziata per le opere stradali, per il finanziamento di interventi a favore della mobilità ciclistica.

ART. 2
Ogni anno, entro il 31 marzo, il Ministero approva la ripartizione della quota annuale del Fondo di cui all'art. 1 tra le Regioni italiane.

ART. 3
Ogni anno, entro il 31 ottobre, le Regioni approvano il piano di riparto annuale del Contributo statale di cui all'art. 2 secondo i criteri stabiliti dai rispettivi Consigli Regionali.

ART. 4
Alla realizzazione degli interventi previsti dalla presente legge concorrono con le Regioni, le Amministrazioni Statali, l'Ente Nazionale per le strade, gli Enti di gestione del pubblico trasporto, le Provincie, le Comunità Montane, i Comuni e loro consorzi, gli Enti di gestione dei parchi e delle Riserve naturali.

ART. 5
Gli interventi, finalizzati al conseguimento dell'obiettivo di cui all'art. 1, per i quali lo stanziamento deve coprire i costi di realizzazione e di ordinaria e straordinaria manutenzione, possono essere i seguenti:
a) realizzazione di piste ciclabili e ciclopedonali; di ponti e sottopassi ciclabili e ciclopedonali; di dotazioni infrastrutturali utili alla sicurezza del traffico ciclistico negli incroci con il traffico motorizzato;
b) costruzione e dotazione di parcheggi attrezzati, liberi e custoditi, e di centri di noleggio riservati alle biciclette;
c) messa in opera di segnaletica luminosa, verticale e orizzontale specializzata per il traffico ciclistico;
d) predisposizione di strutture mobili e di infrastrutture atte a realizzare l'intermodalità tra biciclette e mezzi di trasporto pubblico;
e) redazione di cartografia specializzata; posa in opera di cartelli segnaletici degli itinerari ciclabili; attivazione presso gli enti preposti al turismo di servizi di informazione per cicloturisti;
f) realizzazione di conferenze, attività culturali ed iniziative educative atte a promuovere la conversione dal trasporto motorizzato a quello ciclistico;
g) quant'altro possa essere finalizzato allo sviluppo ed alla sicurezza del traffico ciclistico.

ART. 6
I Presidenti delle Giunte Regionali, al fine di acquisire gli atti di intesa, i pareri, nulla-osta, le autorizzazioni e le approvazioni prescritte per i progetti degli interventi di cui all'art. 5 hanno la facoltà di convocare un'apposita conferenza dei servizi, ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, cui partecipano tutti gli enti tenuti ad esprimersi sui progetti stessi. Se l'attuazione degli interventi richiede l'azione integrata e coordinata dell'Ente Nazionale per le strade, delle provincie, dei Comuni, i Presidenti delle Giunte Regionali possono promuovere la conclusione di appositi accordi di programma, ai sensi dell'art. 27 della legge 8 giugno 1990, n.142.

Norme per il finanziamento
della mobilità ciclistica

Testo attualmente in discussione presso la IX commissione parlamentare della Camera (Trasporti). Testo proposto in comitato ristretto. Aprile ‘97.

Articolo 1
1. La presente legge detta norme finalizzate alla valorizzazione ed allo sviluppo della mobilità ciclistica.

Articolo 2
1. Alle Regioni e alle Provincie autonome di Trento e di Bolzano ‚ affidato il compito della redazione di piani regionali per la mobilità ciclistica e di reti di percorsi ciclabili integrati; la programmazione degli enti locali, che tiene conto della pianificazione regionale, pone come priorità la necessità dei collegamenti con gli edifici scolastici, le aree verdi, le aree destinate ai servizi, la rete di trasporto pubblico e le aree di diporto.

Articolo 3
1. Presso il Ministero del tesoro è costituito un fondo annuale per il finanziamento degli interventi a favore della mobilità ciclistica.

Articolo 4
1. Ogni anno, entro il 31 marzo, il Ministero del tesoro approva la ripartizione della quota annuale del fondo di cui all’articolo 3 tra le regioni e le provincie autonome. La ripartizione viene effettuata per il 60 per cento del fondo su base demografica e per il restante 40 per cento tenendo conto dei criteri seguenti:
a) sulla base dei piani regionali per la mobilità ciclistica di cui all'articolo 2 approvati;
b) in proporzione ai fondi stanziati autonomamente da ogni singola regione o provincia autonoma per le finalità di cui alla presente legge;
c) sulla base di quanto impegnato nell'esercizio finanziario precedente.

Articolo 5
1. Ogni anno, entro il 31 Ottobre, le Regioni e le Provincie autonome approvano il piano di riparto annuale del contributo statale di cui all'articolo 3 secondo i criteri stabiliti dai rispettivi consigli.
2. Le Regioni e le Provincie autonomie, nel riparto annuo dei fondi, tengono conto delle proposte presentate dagli Enti di cui all'articolo 6.

Articolo 6
1 Alla realizzazione degli interventi previsti dalla presente legge possono concorrere con le Regioni, le Amministrazioni Statali, l'Ente Nazionale per le Strade, gli enti di gestione del pubblico trasporto, le Provincie, le Comunità Montane, i Comuni e i loro consorzi, gli Enti di gestione dei parchi e delle Riserve naturali.

Articolo 7
1. Gli interventi, finalizzati al conseguimento dell'obiettivo di cui all'articolo 1, possono essere i seguenti:
a) realizzazione di piste ciclabili e ciclopedonali; di ponti e sottopassi ciclabili; di dotazioni infrastrutturali utili alla sicurezza del traffico ciclistico negli incroci con il traffico motorizzato;
b) costruzione e dotazione di parcheggi attrezzati, liberi e custoditi, e di centri di noleggio riservati alle biciclette;
c) messa in opera di segnaletica luminosa, verticale e orizzontale specializza ta per il traffico ciclistico;
d) predisposizione di strutture mobili e di infrastrutture atte a realizzare l'intermodalità tra biciclette e mezzi di trasporto pubblico;
e) redazione cartografica specializzata; posa in opera di cartelli segnaletici degli itinerari ciclabili; attivazione presso gli enti preposti al turismo di servizi di informazione per cicloturisti;
f) realizzazione di conferenze, attività culturali ed iniziative educative atte a promuovere la conversione del trasporto motorizzato a quello ciclistico;
g) progettazione e realizzazione di itinerari ciclabili turistici e delle infrastrutture ad essi connesse; a tal fine i progetti possono essere inseriti nei programmi elaborati ai sensi dei regolamenti CEE n.2080/93, n. 2081/93, n. 2082/93, n. 2083/93, n.2084/93, n. 2085/93, al fine di accedere al cofinanziamento dei fondi struttura li stanziati dall'Unione Europea;
h) realizzazione di intese con l'ente Ferrovie dello Stato al fine di promuovere l'intermodalità tra la bicicletta e il treno, in particolare con la dislocazione di parcheggi per biciclette nelle aree di pertinenza delle stazioni ferroviarie e la promozione del trasporto della bicicletta al seguito;
i) quant'altro possa essere finalizzato allo sviluppo ed alla sicurezza del traffico ciclistico.

Articolo 8
1. L'area di sedime delle ferrovie dismesse o in disuso viene utilizzata prioritariamente per la realizzazione di piste ciclabili. Alle regioni è demandato il compito di individuare i tracciati ferroviari utilizzabili a tal fine e di programmare la realizzazione di itinerari ciclabili ad uso turistico seguendo i tracciati medesimi.
2. Gli argini dei fiumi e dei torrenti possono essere utilizzati per la realizzazione di piste ciclabili, purchè prive di impatto ambientale.

Articolo 9
1. I presidenti delle giunte regionali al fine di acquisire gli atti di intesa, i pareri, i nulla-osta, le autorizzazioni e le approvazioni prescritte per i progetti degli interventi di cui all'articolo 7 hanno facoltà di convocare un'apposita conferenza dei servizi, ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n.241, cui partecipano tutti gli enti tenuti ad esprimersi sui progetti stessi.
2. Se l'attuazione degli interventi richiede l'azione integrata e coordinata dell'Ente Nazionale per le strade, delle provincie, dei Comuni e delle Ferrovie dello Stato S.P.A., i Presidenti delle Giunte Regionali possono promuovere la conclusione di appositi accordi di programma, ai sensi dell'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n.142.

Articolo 10
1. All'articolo 13 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, modificato e integrato dal decreto legislativo 10 settembre 1993, n.360, è aggiunto il seguente comma : "4-bis. Le strade di nuova costruzione classificate ai sensi delle lettere c),d),e) ed f) del comma 2 dell’articolo 2, devono avere, per l'intero sviluppo, una pista ciclabile adiacente, salvo comprovati problemi di sicurezza"
2. All'articolo 14 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, modificato e integrato dal decreto legislativo 10 settembre 1993, n.360, è aggiunto il seguente comma: "2-bis. Gli enti proprietari delle strade provvedono altresì, in caso di manutenzione straordinaria della sede stradale, a realizzare percorsi ciclabili adiacenti, salvo comprovati problemi di sicurezza"

Articolo 11
1. Il Ministro della pubblica istruzione provvede, con proprio decreto, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad inserire nei programmi scolastici delle scuole medie inferiori, l'insegnamento dell'educazione stradale con particolare riferimento all'uso della bicicletta.

Articolo 12
1. Per il finanziamento del fondo di cui all'articolo 3, con la dotazione di lire 100 miliardi per l'anno 1997, 100 miliardi per l'anno 1998 e 100 miliardi per l'anno 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1999, all'uopo utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti.
2. Per gli anni successivi si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n.468, come modificato dalla legge 23 agosto 1988, n.362.

Articolo 13
1. La tassa automobilistica regionale sui ciclomotori e sui motocicli aventi propulsore a due tempi con cilindrata inferiore a 125 cm3, di cui all'allegato 1 del Decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n.39, e successive modificazioni, è aumentata di lire 10.000.
2. Il maggior gettito dovuto all'applicazione del comma 1 è interamente destinato alle finalità di cui alla presente legge.

Articolo 14
1. L'aliquota IVA per l'acquisto di biciclette e di parti componenti delle biciclette stesse è fissata al 9%.
2. Nella tabella A, parte terza, allegata al Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre1972 n.633, viene inserita la dizione: “biciclette e parti delle biciclette stesse”.
3. All'onere per l'eventuale minore gettito fiscale derivante dall'attuazione del comma 1, si fa fronte mediante l'aumento di lire 2 al litro del prezzo della benzina. Qualora il predetto gettito fiscale non risultasse diminuito o gli introiti derivanti dall'aumento della benzina risultassero maggiori del mancato incasso realizzatosi, le risorse in esubero sono destinate al fondo di cui all'articolo 3.

Legge sulla mobilità ciclistica
Commento della FIAB alla proposta del Comitato Ristretto

In sede di comitato ristretto della IX Commissione permanente della Camera dei Deputati (Trasporti), il Relatore Paolo Galletti ha proposto un nuovo testo della PdL "Norme per il finanziamento della mobilità ciclistica".
Il Comitato Operativo della FIAB, innanzitutto ha espresso il proprio apprezzamento per la sollecitudine con la quale sta andando avanti l'esame di questa proposta e per il principio fondamentale che ne sta alla base, vale a dire la costituzione di un fondo annuale permanente. Finora, anche a livello regionale, erano stati previsti esclusivamente interventi una tantum. Dunque, si tratta di una norma fortemente innovativa che rende possibile un regolare flusso di risorse, su cui poter contare nel tempo, destinate a finanziare la mobilità ciclistica. Inoltre ha valutato molto positivamente gli inserimenti previsti dagli articoli 2 (piani regionali), 8 (sedimi ferroviari e argini dei corsi d'acqua), 10 (nuove strade e opere di manutenzione straordinaria delle strade esistenti) e 11 (educazione alla mobilità compatibile). Il C.O. FIAB ha quindi preso atto della necessità tecnica di sostituire, alla percentuale del 3% degli stanziamenti per le opere stradali, un valore in cifra per il finanziamento del fondo annuale.
Qualche perplessità si riferisce proprio alla cifra proposta (100 miliardi di lire all'anno). Con riferimento al passato, questo ammontare costituisce sicuramente un deciso passo in avanti (il quadruplo rispetto alla legge 208/91).Tuttavia la dimensione del fabbisogno arretrato e di recente formazione è tale da rendere largamente insufficiente la cifra proposta. Tanto più se si considera che questo stanziamento difficilmente potrà essere messo al riparo delle prevedibili tosature in occasione di finanziarie, manovre e manovrine. Abbiamo dunque chiesto di valutare l'opportunità, e la possibilità di aumentare questa cifra a 200/250 miliardi al fine, in primo luogo, di poter prendere effettivamente in considerazione l'insieme dei progetti già predisposti dagli enti locali e depositati presso le regioni, oltre che le nuove iniziative. E in secondo luogo, per dare un contributo davvero significativo al miglioramento del traffico e dell'ambiente nelle aree urbane e metropolitane con la conseguente minore necessità di destinare risorse ad altri comparti del settore trasporti.
 

Ordine del Giorno dei Consigli Comunali, Provinciali e Regionali

relativo alla Proposta di Legge per favorire la Mobilità ciclistica (fac - simile)

PREMESSO
che per migliorare il traffico e le condizioni di vita delle città, gravemente compromesse dall'eccesso di motorizzazione privata, occorre favorire una diversa ripartizione modale degli spostamenti quotidiani, riducendo la quota assegnata alle auto ed aumentando quelle relative ai mezzi pubblici di trasporto ed alle due ruote;
che per favorire l'aumento della mobilità ciclistica occorre definire un ammontare adeguato di mezzi finanziari da investire nelle indispensabili dotazioni infrastrutturali e strutture di servizio;

VISTA
la proposta di legge 1216 presentata alla Camera dei Deputati con il titolo "Norme per il finanziamento di interventi a favore della mobilità ciclistica" sottoscritta da quarantasei parlamentari dei diversi gruppi politici;

CONSIDERATO
che un fondo annuale di risorse nazionali da destinare alle strade per le bici, nel nostro sistema di finanza derivata, è indispensabile per mobilitare anche le risorse autonomamente finalizzate allo stesso scopo da parte di Regioni, Province, Comuni ed altri enti locali;
che un impegno prolungato nel tempo, un flusso costante ed adeguato di risorse e uno sforzo di cooperazione tra i vari livelli di governo nel settore della mobilità ciclistica, sono le premesse indispensabili per contribuire a migliorare traffico e qualità degli ambienti urbani;

IMPEGNA LA GIUNTA
ad intervenire presso il Governo ed il Parlamento per chiedere la rapida approvazione della proposta di legge "Norme per il finanziamento di interventi a favore della mobilità ciclistica"

DICHIARAZIONE DELL' ON. PAOLO GALLETTI

La Commissione trasporti della Camera ha approvato oggi, in sede referente, il testo unificato delle proposte di legge Galletti e Gambato in materia di mobilità ciclistica.
"Il testo approvato oggi dalla Commissione - ha dichiarato il Verde Paolo Galletti, primo firmatario e relatore del provvedimento - è il frutto di un’elaborazione che ha tenuto conto dell’esperienza e della competenza di chi si occupa da anni di mobilità alternativa, in particolare della Federazione Italiana Amici della Bicicletta che ha curato la prima stesura della proposta.
Uno dei punti qualificanti consiste nella diversa impostazione culturale che lo caratterizza: l’elemento centrale è infatti il concetto di "mobilità", da attuarsi attraverso la redazione di piani regionali, e non l’occasionale realizzazione di piste ciclabili, spesso prive di un progetto organico. Viene inoltre introdotto il concetto di "cicloturismo", molto diffuso in Europa, ma che in Italia stenta a decollare. Si potranno realizzare piste ciclabili ad uso turistico al posto delle ferrovie dismesse e lungo gli argini dei fiumi. Il ricorso ad accordi di programma e alle conferenze di servizi renderanno le procedure più snelle e praticabili. Per il momento la legge prevede lo stanziamento di 100 miliardi a cui le Regioni e i comuni potranno accedere attraverso l’accensione di mutui e per il futuro si punta ad un’erogazione "costante", che consenta di superare l’attuale occasionalità che caratterizza la realizzazione di infrastrutture considerate, ingiustamente, di scarsa importanza.
Appena avremo il parere delle commissioni competenti chiederemo la sede legislativa, in modo da riuscire a trasmettere il provvedimento al Senato entro il 22 marzo, data scelta dall’Associazione Italiana Città Ciclabili come "giornata della mobilità ciclistica".
Questa legge - ha concluso il deputato Verde - aiuterà la cultura della bici, presente in altri paesi europei, ad affermarsi anche nel nostro paese e a superare gli attuali pregiudizi che la connotano come "folcloristica" e legata a momenti sporadici ed occasionali, mentre è un’insostituibile forma di mobilità alternativa, non inquinante e che consente di ridurre tempi di spostamento e consumi energetici".
19 febbraio 1998

LE COSE NON VANNO BENE .....
(dalla newsletter FIAB "Amici della Bicicletta" n. 1-2/98)

La Commissione Trasporti della Camera dei Deputati ha approvato il 19 febbraio 1998, in sede referente, la proposta di legge Norme per il finanziamento della mobilità ciclistica, la cui originaria stesura è dovuta all'iniziativa della FIAB.
Lo stanziamento previsto è modesto, di fatto simbolico: solo 11 "miliardini" di lire all'anno per tutta Italia. La responsabilità di questo simbolismo è dei vari Ministeri (Lavori Pubblici, Trasporti, Ambiente) che non trovano le risorse necessarie per finanziare una legge che si propone di migliorare la mobilità nelle nostre città.
Ad aggravare la situazione è intervenuta anche la presa di posizione dei Deputati di Forza Italia, Lega Nord e AN presenti nella Commissione Trasporti i quali - dopo che tutte le altre Commissioni della Camera, come previsto dalle procedure parlamentari, avevano espresso parere favorevole - hanno negato l'autorizzazione ad approvare la proposta direttamente in Commissione in sede legislativa. Adesso occorre andare in aula. Buona notte. Con tutte le cose che deve fare la Camera, è probabile che della nostra legge se ne riparlerà tra qualche anno.
A meno che ci si dia da fare come FIAB per battere questo perdurante provincialismo di alcuni settori del Governo e dell'opposizione in materia di mobilità ciclistica. Il Presidente del Consiglio Prodi, nell'auguraci Buon Natale, aveva promesso che di questa proposta di legge se ne sarebbe occupato personalmente (affermazione scritta di suo pugno).
Prof. Prodi, è giunto il momento che Lei davvero si impegni personalmente per far rivedere le posizioni dei suoi Ministri e per aiutarci così ad entrare in Europa anche con le nostre città migliorate sotto il profilo del traffico e dell'ambiente.

MA POI SI RIPRENDE IL CAMMINO ....
(dalla newsletter FIAB "Amici della Bicicletta" n. 3-4/98)

(...) quindi sull'approvazione in sede legislativa a lungo è mancato il consenso di Forza Italia, che pure è d'accordo sul merito della proposta, a motivo dei soliti giochi politico-parlamentari tra minoranza e maggioranza. Adesso - seduta di Commissione del 28 aprile 1998 - questo consenso è arrivato e così si spera che prima dell'estate la proposta possa essere approvata dalla Camera.
Poi la proposta dovrà passare al Senato per l'approvazione definitiva. Intanto la FIAB ha chiesto l'intervento del Presidente del Consiglio Romano Prodi perchè convinca i vari Ministeri competenti ad aumentare la dotazione finanziaria - per ora davvero modesta - di questa legge destinata a finanziare i Comuni, le Provincie e gli altri enti locali che intendono intervenire e investire nel settore delle strade per bici.

IL SENATO HA DETTO SI. INIZIA UNA NUOVA ERA PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE
(Comunicato Stampa della FIAB)

Il Senato ha approvato lo scorso 7 ottobre in via definitiva la legge "Norme per il finanziamento della mobilità ciclistica" che consente ora anche all'Italia di poter disciplinare e incentivare l'uso urbano e turistico della bicicletta, mezzo di trasporto eco-sostenibile.

La Federazione Italiana Amici della Bicicletta onlus, che ha curato l'elaborazione iniziale del testo di legge, esprime la propria massima soddisfazione e ringrazia i deputati della IX Commissione Trasporti della Camera e i senatori dell'IIX Commissione Lavori Pubblici, in particolare i deputati Galletti, Stajano e Biricotti e i senatori Sarto e Petruccioli per il lavoro svolto

La legge prevede finanziamenti a favore degli Enti locali, sulla base di un piano di riparto predisposto dalle Regioni e in proporzione ai fondi propri messi in campo (premiando quindi chi investe proprie risorse) per la realizzazione di interventi a favore del traffico ciclistico nelle aree urbane e negli ambienti naturali: un traffico pulito, silenzioso e non ingombrante che contribuisce a ridurre la dipendenza dall'uso di combustibili fossili (un grande risparmio economico) e a combattere l'effetto serra.

Quali gli interventi previsti? Non solo piste e percorsi ciclabili, attraversamenti agli incroci, segnaletica stradale e cartografia specializzata, educazione nelle scuole in materia di mobilità sostenibile, parcheggi e noleggio bicicletta, ma anche interventi di riqualificazione ambientale attraverso il recupero di vecchie strade forestali, argini di fiumi, vecchi tracciati ferroviari che potranno così diventare itinerari ciclabili turistici.

Anche se il finanziamento non è consistente (120 miliardi per l'accensione di mutui per investimenti mentre la richiesta iniziale della Fiab era di destinare annualmente il 3% dei fondi per le opere stradali al trasporto in bicicletta), è previsto il ricorso ai finanziamenti comunitari e l'utilizzo dei proventi delle multe: proprio su proposta della FIAB, il 20% degli incassi delle contravvenzioni dovranno essere utilizzati per lo sviluppo e la sicurezza del traffico ciclistico.

Ora la legge c'è e si può fare un passo avanti verso l'Europa dove la bicicletta è un "normale" mezzo di trasporto urbano e turistico: spetta adesso a Regioni, Province, Comuni, Comunità Montane, Enti Parco e alle Associazioni (ciclisti, cicloambientalisti) fare ognuno la propria parte sia per la sua completa applicazione che per chiedere al Governo una maggiore disponibilità.

Norme per il finanziamento della mobilità ciclistica

Articolo 1
1. La presente legge detta norme finalizzate alla valorizzazione ed allo sviluppo della mobilità ciclistica.

Articolo 2
1. Alle regioni è affidato il compito di redigere i piani regionali di riparto dei finanziamenti per la mobilità ciclistica e per la realizzazione di reti di percorsi ciclabili integrati. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni provvedono a redigere il piano sulla base dei progetti presentati dai comuni, limitatamente alla viabilità comunale, e dalle provincie, con riguardo alla viabilità provinciale e al collegamento fra centri appartenenti a diversi comuni. I progetti sono predisposti nel quadro dei programmi pluriennali elaborati dai predetti enti, che pongono come priorità i collegamenti con gli edifici scolastici, con le aree verdi, con le aree destinate ai servizi, con le strutture socio-sanitarie, con la rete di trasporto pubblico, con gli uffici pubblici e con le aree di diporto e turistiche.
2. Le regioni approvano i piani di cui al comma 1, contestualmente disponendo in merito alla ripartizione tra gli enti locali delle risorse del fondo di cui all’articolo 3.

Articolo 3
Presso il Ministero dei trasporti e della navigazione è costituito un fondo per il finanziamento degli interventi a favore della mobilità ciclistica.

Articolo 4
1. Ogni anno, entro il 31 marzo, il Ministero dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministero dei lavori pubblici, acquisito preventivamente il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano, sentito il Dipartimento per le aree urbane, approva la ripartizione della quota annuale del fondo di cui all’articolo 3 tra le regioni.
La ripartizione è effettuata:
a) sulla base dei piani regionali di riparto per la mobilità ciclistica di cui all'articolo 2 approvati;
b) in proporzione ai fondi stanziati autonomamente da ogni singola regione per le finalità di cui alla presente legge;
c) sulla base di quanto impegnato nell'esercizio finanziario precedente.
2. Il Ministero dei lavori pubblici ed il Dipartimento per le aree urbane concorrono con proprie risorse al finanziamento del fondo di cui all’articolo 3.

Articolo 5
1. Gli enti locali e le loro associazioni realizzano gli interventi previsti dalla presente legge direttamente o in concorso con altri soggetti pubblici o privati.

Articolo 6
1. Gli interventi, finalizzati al conseguimento dell'obiettivo di cui all'articolo 1, possono essere i seguenti:
a) realizzazione di reti di piste ciclabili e ciclopedonali; di ponti e sottopassi ciclabili; di dotazioni infrastrutturali utili alla sicurezza del traffico ciclistico negli incroci con il traffico motorizzato;
b) costruzione e dotazione di parcheggi attrezzati, liberi e custoditi, e di centri di noleggio riservati alle biciclette;
c) messa in opera di segnaletica luminosa, verticale e orizzontale, specializza ta per il traffico ciclistico;
d) predisposizione di strutture mobili e di infrastrutture atte a realizzare l'intermodalità tra biciclette e mezzi di trasporto pubblico;
e) redazione cartografica specializzata; posa in opera di cartelli segnaletici degli itinerari ciclabili; attivazione presso gli enti preposti al turismo di servizi di informazione per cicloturisti;
f) realizzazione di conferenze, attività culturali ed iniziative educative atte a promuovere la conversione del trasporto motorizzato a quello ciclistico;
g) progettazione e realizzazione di itinerari ciclabili turistici e delle infrastrutture ad essi connesse; a tal fine i progetti possono essere inseriti nei programmi elaborati ai sensi dei regolamenti CEE n.2080/93, n. 2081/93, n. 2082/93, n. 2083/93, n.2084/93, n. 2085/93, al fine di accedere al cofinanziamento dei fondi strutturali stanziati dall'Unione Europea;
h) realizzazione di intese con le Ferrovie dello Stato SpA al fine di promuovere l'intermodalità tra la bicicletta e il treno, in particolare con la dislocazione di parcheggi per biciclette nelle aree di pertinenza delle stazioni ferroviarie e la promozione del trasporto della bicicletta al seguito;
i) realizzazione di intese con le aziende di trasporto pubblico o in concessione per l’integrazione fra detto trasporto e l’uso della bicicletta, nonchè predisposizione di strutture per il trasporto delle biciclette sui mezzi pubblici;
l) ogni ulteriore intervento finalizzato allo sviluppo ed alla sicurezza del traffico ciclistico.

Articolo 7
Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione, è emanato un regolamento con il quale sono definite le caratteristiche tecniche delle piste ciclabili.

Articolo 8
1. L'area di sedime delle ferrovie dismesse o in disuso è utilizzata prioritariamente per la realizzazione di piste ciclabili. Alle regioni è demandato il compito di individuare i tracciati ferroviari utilizzabili a tal fine e di programmare la realizzazione di itinerari ciclabili ad uso turistico seguendo i tracciati medesimi.
2. Gli argini dei fiumi e dei torrenti possono essere utilizzati, fatto salvo il rispetto della normativa vigente, per la realizzazione di piste ciclabili.

Articolo 9
1. L’approvazione da parte dei consigli comunali dei progetti di cui all’articolo 2 costituisce, ai sensi dell’articolo 1 della legge 3 gennaio 1978 n. 1, e successive modificazioni, variante agli strumenti urbanistici vigenti e la procedura si completa in sede comunale.
2. Al fine di acquisire gli atti di intesa, i pareri, i nulla-osta, le autorizzazioni e le approvazioni prescritte per i progetti degli interventi di cui all'articolo 6, può essere convocata un'apposita conferenza dei servizi, ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n.241, cui partecipano tutti gli enti tenuti ad esprimersi sui progetti stessi.
3. Ove l'attuazione degli interventi richieda l'azione integrata e coordinata dell'Ente Nazionale per le strade, delle provincie, dei comuni e delle Ferrovie dello Stato SpA., può essere promossa la conclusione di appositi accordi di programma, ai sensi dell'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n.142.

Articolo 10
1. Dopo il comma 4 dell’articolo 13 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, come modificato dall’articolo 9 del decreto legislativo 10 settembre 1993, n.360, è inserito il seguente:
"4-bis. Le strade di nuova costruzione classificate ai sensi delle lettere C, D, E ed F del comma 2 dell’articolo 2, devono avere, per l'intero sviluppo, una pista ciclabile adiacente purchè realizzata in conformità ai programmi pluriennali degli enti locali, salvo comprovati problemi di sicurezza".
2. Dopo il comma 2 dell'articolo 14 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, come modificato dal decreto legislativo 10 settembre 1993, n.360, è inserito il seguente:
"2-bis. Gli enti proprietari delle strade provvedono altresì, in caso di manutenzione straordinaria della sede stradale, a realizzare percorsi ciclabili adiacenti purchè realizzati in conformità ai programmi pluriennali degli enti locali, salvo comprovati problemi di sicurezza".
3. Il primo periodo del comma 4 dell’articolo 208 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, è sostituito dal seguente: "I proventi spettanti agli altri enti indicati nel comma 1 sono devoluti alle finalità di cui al comma 2, nonchè al miglioramento della circolazione sulle strade, al potenziamento e al miglioramento della segnaletica stradale e alla redazione dei piani di cui all’articolo 36, alla fornitura dei mezzi tecnici necessari per i servizi di polizia stradale di loro competenza e, in misura non inferiore al 20 per cento dei proventi stessi, alla realizzazione di interventi a favore della mobilità ciclistica".
4. Il comma 1 dell’articolo 230 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, è sostituito dal seguente:
"1. Allo scopo di promuovere la formazione dei giovani in materia di comportamento stradale e di sicurezza del traffico e della circolazione, nonché per promuovere ed incentivare l'uso della bicicletta
come mezzo di trasporto, i Ministri dei lavori pubblici e della pubblica istruzione, d'intesa con i Ministri dell'interno, dei trasporti e della navigazione e dell'ambiente, avvalendosi dell'Automobile Club d'Italia, delle associazioni ambientaliste riconosciute dal Ministero dell'ambiente ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n.349, di società sportive ciclistiche nonché di enti e associazioni di comprovata esperienza nel settore della prevenzione e della sicurezza stradale e della promozione ciclistica individuati con decreto del Ministro dei lavori pubblici, predispongono appositi programmi, corredati dal relativo piano finanziario, da svolgere come attività obbligatoria nelle scuole di ogni ordine e grado, ivi compresi gli istituti di istruzione artistica e le scuole materne, che concernano la conoscenza dei principi della sicurezza stradale, nonché delle strade, della relativa segnaletica, delle norme generali per la condotta dei veicoli, con particolare riferimento all'uso della bicicletta, e delle regole di comportamento degli utenti".
5. I programmi di cui all'articolo 230, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come sostituito dal comma 4 del presente articolo, sono adottati entro un anno dalla data di entrata in vigore
della presente legge.

Articolo 11
1. Per il finanziamento degli interventi previsti dai piani cui all'articolo 2 sono autorizzati limiti di impegno quindicennali di lire 5 miliardi per l'anno 1998 e di lire 6 miliardi per l'anno 1999, quale concorso dello Stato agli oneri derivanti dalla con trazione di mutui o di altre operazioni finanziarie che le regioni sono autorizzate ad effettuare nei limiti della quota a ciascuna assegnata.
2. I limiti di impegno di cui al comma 1 costituiscono la dotazione dei fondo di cui all'articolo 3.
3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 5 miliardi per il 1998 e a lire 11 miliardi a decorrere dai 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1998, a tal fine parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione.
4. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Il testo di legge (e le sue versioni precedenti all'approvazione) si può trovare anche sul sito del Parlamento.

Progetto di legge Camera 525

Disegno di legge Senato 3445

Abrogazione del comma 3 art. 10

Solo due mesi dopo l'approvazione della legge il Parlamento decide, con un colpo di spugna a dir poco "vergognoso", di rendere inefficace la legge.
Il 16.12.98 la Commissione Bilancio del Senato abroga il comma 3 dell’art. 10 della legge (ove prevede l’obbligo da parte degli Enti locali di destinare agli interventi a favore dello sviluppo e della sicurezza del traffico ciclistico una quota non inferiore al 20% dei proventi delle contravvenzioni al codice della strada).
Il testo della
lettera inviata dalla FIAB nei giorni precedenti (nelle pagine dei Comunicati Stampa).

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