La Polizza RC del ciclista

novità per tutti i soci Amici della Bicicletta

L’assicurazione RC del ciclista

Non è obbligatoria ma... caldamente consigliata

L’anno scorso, mentre tornava a casa dal lavoro, un nostro socio è uscito velocemente da uno stop, senza accorgersi che sopraggiungeva un’auto. Il conducente di quest’ultima non è riuscito ad evitare l’impatto. E’ stata accertata, per omessa precedenza, la responsabilità del ciclista, il quale all’ospedale, con una grave frattura, ha appreso di dover pagare qualche milione di danni, per i danni subiti dall’auto e dal conducente.

Qualche anno fa una signora che andava a fare la spesa in bicicletta, causò un incidente. Un automobilista, per evitarla, uscì di strada e riportò gravi ferite. La valutazione delle cure mediche, dei giorni di lavoro perduti e dei postumi portò ad una richiesta di risarcimento di circa 200 milioni.

Il ciclista non è obbligato ad assicurarsi, come l’automobilista ed il motociclista. Date le caratteristiche del mezzo, l’eventualità di un incidente per colpa del ciclista non è frequente. Se accade, in genere i danni subiti dal terzo sono di lieve entità.

Però, come abbiamo visto, anche il fatto più improbabile può verificarsi. E se accade sono guai seri, meglio essere assicurati.

Pertanto gli Amici della Bicicletta hanno stipulato per il 1999, con una nota e seria Compagnia, la polizza RC del ciclista. L’assicurazione copre tutte le categorie di soci 1999, esclusi i "familiari" e i "simpatizzanti".

L’assicurazione RC del ciclista
Istruzioni per l’uso

La polizza RC, stipulata dagli Amici della Bicicletta con una nota Compagnia Assicurativa, copre i danni che, circolando i bicicletta, l’assicurato cagiona a terzi (con una franchigia di 100.000 lire).
L’assicurazione interviene, ad esempio, se andando in bicicletta investite un pedone o un altro ciclista, se causate danni ad un veicolo e ai suoi passeggeri. Sempre che la colpa sia vostra.
E’ valida "24 ore su 24". Sia quando partecipate ad una nostra gita, sia quando state circolando in bici per conto vostro, per i danni che avvengono nel territorio di tutti i Paesi europei.
Sono escluse, però, le competizioni sportive. Non si considerano terzi il coniuge, i figli e i parenti ed affini conviventi. In generale si applicano tutte le condizioni RCT previste dalla Compagnia.
Precisiamo subito, a scanso di equivoci, che non si tratta di una "polizza infortuni", cioè non copre i danni che l’assicurato in bicicletta, per qualsiasi ragione, subisce o procura a se stesso.
I massimali sono i seguenti: 1 miliardo per sinistro, con limite di 300 milioni per danni a persone e 100 milioni per danni a cose ed animali.
In caso di sinistro la comunicazione va effettuata direttamente alla Compagnia Assicurativa.

A partire dal 01.01.99, vale dal giorno che siete considerati assicurati fino al 31.12.99.
Per ragioni cautelative e di seri rapporti con la Compagnia Assicurativa, non si considera giorno di decorrenza dell’assicurazione quello di adesione agli Amici della Bicicletta, ma quello in cui il vostro nome viene comunicato alla Compagnia Assicurativa. Gli Amici della Bicicletta si impegnano a comunicare periodicamente (ogni 15 giorni o, al massimo, almeno ogni mese) la lista dei nuovi soci assicurati. In ogni caso è onere del socio controllare di essere stato inserito correttamente (nome, cognome e data nascita) in una delle liste comunicate alla Compagnia (infatti potrebbero accadere errori, ritardi o smarrimento dei dati, specialmente quando il tesseramento è raccolto da soci attivi o ai tavoli. In questi casi l’associazione non si prende nessuna responsabilità). Per informarsi  basta anche una telefonata in sede.

Nel 1999 l'assicurazione viene stipulata solo per i soci che si iscrivono entro il 30.06.99.

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