Libero accesso alle auto elettriche o ibride in ZTL e aree pedonali? Sconcertante
FIAB Verona Amici della Bicicletta esprime sconcerto e profondo biasimo per il passaggio della Legge di Bilancio 2019 (art. 1, comma 103) che, integrando l’art. 7 comma 9 del Codice della Strada, prescrive il libero accesso alle ZTL e alle aree pedonali per i veicoli ad alimentazione elettrica o ibrida. Al di là delle valutazioni ambientali su tale provvedimento, già di per sé discutibili, lasciare via libera a tali mezzi non risolverebbe ma anzi aggraverebbe ulteriormente i già pesanti problemi di occupazione di spazi e di traffico congestionato e pericoloso di cui soffrono i centri storici; e, aprendo le aree pedonali anche al transito incondizionato di questi mezzi privati, rischia di creare situazioni paradossali in luoghi resi ormai da tempo disponibili alla sola fruizione di pedoni, ciclisti e mezzi pubblici, e in ogni caso di costituire un inatteso quanto incomprensibile arretramento nei progressi con cui si stanno via via restituendo spazi alla serena vivibilità che è tradizione storica delle nostre città.
L’applicazione di questa legge a Verona sarebbe peraltro in aperta contraddizione sia con quanto l’amministrazione comunale si appresta a fare per un maggior controllo di accesso e uscite dei mezzi privati a motore dalla ZTL, sia con la naturale direzione che sta prendendo l’Europa più avanzata per valorizzare I propri centri storici: ovvero, limitare progressivamente l’ingresso dei mezzi privati a motore. Ribadendo che la soluzione corretta resta sempre e solo quella di puntare sulla mobilita` attiva (ovvero: a piedi, in bici, col trasporto pubblico), FIAB Verona chiede con forza all’amministrazione comunale di Verona di attivarsi al fine di evitare l’applicazione di queste disposizioni, e di continuare a lavorare nella giusta direzione per il miglioramento della vita cittadina.
Corrado Marastoni
Presidente FIAB Verona
LEGGE DI BILANCIO 2019
(Legge 30 dicembre 2018, n. 145; art. 1, comma 103 – Pubblicata sulla GU Serie Generale n. 302 del 31-12-2018 – Suppl. Ordinario n. 62)
103. All’articolo 7 del Codice della Strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 9 è inserito il seguente:
«9-bis. Nel delimitare le zone di cui al comma 9 i comuni consentono, in ogni caso, l’accesso libero a tali zone ai veicoli a propulsione elettrica o ibrida».
CODICE DELLA STRADA
(Decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni)
TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI
(…)
Art. 7. Regolamentazione della circolazione nei centri abitati.
(…)
9. I comuni, con deliberazione della giunta, provvedono a delimitare le aree pedonali e le zone a traffico limitato tenendo conto degli effetti del traffico sulla sicurezza della circolazione, sulla salute, sull’ordine pubblico, sul patrimonio ambientale e culturale e sul territorio. In caso di urgenza il provvedimento potrà essere adottato con ordinanza del sindaco, ancorché di modifica o integrazione della deliberazione della giunta.
Analogamente i comuni provvedono a delimitare altre zone di rilevanza urbanistica nelle quali sussistono esigenze particolari di traffico, di cui al secondo periodo del comma 8. I comuni possono subordinare l’ingresso o la circolazione dei veicoli a motore, all’interno delle zone a traffico limitato, anche al pagamento di una somma. Con direttiva emanata dall’Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale entro un anno dall’entrata in vigore del presente codice, sono individuate le tipologie dei comuni che possono avvalersi di tale facoltà, nonché le modalità di riscossione del pagamento e le categorie dei veicoli esentati.